Dal 01 agosto 2015 abbiamo che fare con la
NUOVA sospensione feriale dei termini ridotta anche per il processo tributario.
Oltre al regalino dell'avvio della
voluntary disclosure, (è stato pubblicato il decreto sulla certezza del diritto che riduce le annualità accertabili e quindi rende "appetibile" anche l'adesione alla procedura), ci hanno ridotto il termine della sospensione feriale.
La pausa estiva si riduce così a 31 giorni e l'attività processuale riprenderà quindi da martedì 1° settembre.
Non mancano, come al solito i dubbi, (ricordiamo la questione dei termini da ultimo sollevata dalla Cassazione per l'accertamento con adesione)
ordinanza 11632/2015 già commentata su questo sito
https://www.dominiciassociati.com/it/la-sospensione-del-periodo-feriale-non-si-somma-con-l-accertamento-con-adesione.php.
In ogni caso vi rammento che IL RICORSO, ai sensi dell'articolo 21 del Dlgs 546/1992, deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato. Se, però, il termine scade tra il 1° e il 31 agosto o se questo periodo è compreso nel termine per impugnare, il ricorrente ha altri 31 giorni,
quindi i 60 giorni iniziali diventano novantuno.
Stesso discorso se il termine di 30 giorni per la costituzione del ricorrente scade tra il 1° e il 31 agosto. Il termine di 60 giorni previsto per la costituzione del resistente, può scadere in questo periodo o può comprendere questo periodo. In entrambi i casi ai 60 giorni si aggiungono i 31 della sospensione.