SOSPENSIONE FERIALE, RICORSI TRIBUTARI, MEMORIE E DOCUMENTI
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
SOSPENSIONE FERIALE, RICORSI TRIBUTARI, MEMORIE E DOCUMENTI

SOSPENSIONE FERIALE, RICORSI TRIBUTARI, MEMORIE E DOCUMENTI

02 AGO 2015
Dal 01 agosto 2015 abbiamo che fare con la NUOVA sospensione feriale dei termini ridotta anche per il processo tributario.
Oltre al regalino dell'avvio della voluntary disclosure, (è stato pubblicato il decreto sulla certezza del diritto che riduce le annualità accertabili e quindi rende "appetibile" anche l'adesione alla procedura), ci hanno ridotto il termine della sospensione feriale.
La pausa estiva si riduce così a 31 giorni e l'attività processuale riprenderà quindi da martedì 1° settembre.
Non mancano, come al solito i dubbi, (ricordiamo la questione dei termini da ultimo sollevata dalla Cassazione per l'accertamento con adesione) ordinanza 11632/2015  già commentata su questo sito https://www.dominiciassociati.com/it/la-sospensione-del-periodo-feriale-non-si-somma-con-l-accertamento-con-adesione.php.
In ogni caso vi rammento che IL RICORSO, ai sensi dell'articolo 21 del Dlgs 546/1992, deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato. Se, però, il termine scade tra il 1° e il 31 agosto o se questo periodo è compreso nel termine per impugnare, il ricorrente ha altri 31 giorni, quindi i 60 giorni iniziali diventano novantuno.
Stesso discorso se il termine di 30 giorni per la costituzione del ricorrente scade tra il 1° e il 31 agosto. Il termine di 60 giorni previsto per la costituzione del resistente, può scadere in questo periodo o può comprendere questo periodo. In entrambi i casi ai 60 giorni si aggiungono i 31 della sospensione.
LA SOSPENSIONE FERIALE può anche riguardare i termini per impugnare la sentenza.
Se il termine per proporre l'impugnazione scade tra il 1° e il 31 agosto, o se questo periodo è compreso nel termine ordinario di impugnazione, al termine ordinario si aggiungeranno i 31 giorni di sospensione feriale, sicchè possiamo affermare che la sospensione si applica anche per i termini di costituzione in appello o di proposizione di controricorso in Cassazione e vale anche per il termine di riassunzione del giudizio.
Non vale, invece, per la procedura incidentale della sospensiva cautelare per la particolare natura del provvedimento che si chiede.
Altro elemento da ricordare è che il deposito dei DOCUMENTI può essere effettuato fino a 20 giorni liberi prima della data di trattazione e delle MEMORIE fino a 10 giorni liberi prima della trattazione della causa in pubblica udienza.
In questo caso se il giorno iniziale cade nel periodo feriale (1° agosto-31 agosto) si deve procedere all'indietro fino al primo «giorno utile».
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