La
Corte di Cassazione, con l’
ordinanza n. 11632/15, ha ritenuto
non applicabile la sospensione del periodo feriale, al termine di novanta giorni relativo all’accertamento con adesione.
Il nuovo orientamento scaturisce dal ricorso di un contribuente che aveva chiesto l’annullamento della sentenza della CTR umbra che aveva ritenuto il ricorso di appello tardivo, (a causa del cumulo del termine di accertamento con adesione con quallo di sospensione feriale).
Il contribuente, deducendo la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 3 e della L. n. 742 del 1969, affermava che la CTR di Perugia aveva fatto scorretta applicazione del quadro normativo indicato nella censura, dovendosi alla fattispecie applicare, le sospensioni del termine di impugnazione previste sia dal D.Lgs. n. 546 del 1992,
che quelle derivanti dall'accertamento con adesione che quella connessa alla sospensione del periodo feriale.
La Cassazione ha replicato affermando che
la giurisprudenza della Corte era orientata nel ritenere inapplicabile la sospensione dei termini per il periodo feriale ai procedimenti non giurisdizionali, sicché, superando l'orientamento espresso nella sentenza n. 2682/11, ha affermava che la sospensione del termine per l'impugnazione degli atti d'imposizione tributaria prevista dal D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 3, è volta a garantire un concreto
spatium deliberandi in vista dell'accertamento con adesione (il cui esperimento resta, appunto, consentito) e va riferita al relativo procedimento, che ha natura amministrativa (cfr. Cass. n. 28051 del 2009), per di più escludendo la cumulabilità della sospensione disposta da detta disposizione con quella prevista in tema di condono - L. n. 289 del 2002, art. 15.
Facendo applicazione di siffatti principi generali - idonei a superare il diverso avviso espresso dalla prassi amministrativa,
risoluzione del Ministero delle Finanze 11/11/1999 N. 159//E, nessun errore in diritto risulta avere commesso la CTR che
ha correttamente ritenuto di non applicare la sospensione del periodo feriale al termine di 90 giorni relativo all'accertamento con adesione.
Il calcolo dei relativi termini dovrà d’ora innanzi computare 60 GG + 90 GG, dalla notifica dell’atto impositivo, (fatta eccezione ovviamente per il caso in cui sopraggiunga, prima della scadenza del novantesimo giorno, un provvedimento negativo di conclusione del procedimento adesivo).
Dovremmo però ora chiederci,
che fine ha fatto il principio del legittimo affidamento?
cassazione sospensione-termini.pdf