RADDOPPIO DEI TERMINI SOLO CON COMUNICAZIONE DI REATO INVIATA NEGLI ORDINARI TERMINI
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

RADDOPPIO DEI TERMINI SOLO CON COMUNICAZIONE DI REATO INVIATA NEGLI ORDINARI TERMINI

20 MAG 2018
Una interessantissa e brillante sentenza della Commissione tributaria Regionale della Sardegna, la n. 415/08/2018, boccia la insostenibile tesi della Corte di Cassazione sul raddoppio dei termini,  stabilendo che, per i periodi d’imposta precedenti al 2016, la sola circostanza della presenza di fatti penalmente rilevanti provenienti da reati tributari, non è di per se sufficiente a far scattare il raddoppio dei termini, necessitando anche che la la notitia criminis venga inoltrata entro gli ordinari termini di decadenza.
I Giudici della Regionale hanno così lucidamente ricostruito la successione nel tempo delle norme che hanno abrogato la disciplina del raddoppio dei termini, riscrivendo i nuovi e più lunghi termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento, (cinque anni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e sette anni in caso di omessa dichiarazione), che lo ricordiamo riguardano solo gli atti di accertamento relativi al periodo d’imposta 2016 e gli anni successivi.
Il termine lungo a favore dell’amministrazione opera limitatamente agli atti relativi alle annualità precedenti al 2016, purchè la denuncia venga inoltrata entro gli ordinari termini decadenziali è questo il lapidario respondo dei Giudici della regionale.
Una diversa interpretazione comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra contribuenti assoggettati a termini diversi di accertamento, dipende dalla velocità dell’azione accertativa, incompatibile con i diritti dell’Unione europea, laddove si autorizzi la deroga agli ordinari termini, con termini addirittura raddoppiati.

 ctr_sardegna_415_08_2018-no-al-raddoppio-dei-termini.pdf
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