RADDOPPIO DEI TERMINI SOLO CON COMUNICAZIONE DI REATO INVIATA NEGLI ORDINARI TERMINI
20 MAG 2018
Una interessantissa e brillante sentenza della Commissione tributaria Regionale della Sardegna, la n. 415/08/2018, boccia la insostenibile tesi della Corte di Cassazione sul raddoppio dei termini, stabilendo che, per i periodi d’imposta precedenti al 2016, la sola circostanza della presenza di fatti penalmente rilevanti provenienti da reati tributari, non è di per se sufficiente a far scattare il raddoppio dei termini, necessitando anche che la la notitia criminis venga inoltrata entro gli ordinari termini di decadenza.
I Giudici della Regionale hanno così lucidamente ricostruito la successione nel tempo delle norme che hanno abrogato la disciplina del raddoppio dei termini, riscrivendo i nuovi e più lunghi termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento, (cinque anni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e sette anni in caso di omessa dichiarazione), che lo ricordiamo riguardano solo gli atti di accertamentorelativi al periodo d’imposta 2016e gli anni successivi. Il termine lungo a favore dell’amministrazione opera limitatamente agli atti relativi alle annualità precedenti al 2016, purchè la denuncia venga inoltrata entro gli ordinari termini decadenzialiè questo il lapidario respondo dei Giudici della regionale.
Una diversa interpretazione comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra contribuenti assoggettati a termini diversi di accertamento, dipende dalla velocità dell’azione accertativa, incompatibile con i diritti dell’Unione europea, laddove si autorizzi la deroga agli ordinari termini, con termini addirittura raddoppiati.