PER LA CONNIVENZA ALLA FRODE NON BASTA IL LEGAME COMMERCIALE
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
PER LA CONNIVENZA ALLA FRODE NON BASTA IL LEGAME COMMERCIALE

PER LA CONNIVENZA ALLA FRODE NON BASTA IL LEGAME COMMERCIALE

27 NOV 2019
La CTR della Campania, in riferimento a un avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva contestato ad una società l’utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti e in particolare la sua connivenza alla frode, ha disposto  con sentenza n. 4245/2019 che “la prova, anche fornita per presunzioni, dell’esistenza del dolo o della colpa in capo al soggetto che chiede la detrazione dell’iva non può essere sostituita con l’assunzione di una responsabilità oggettiva derivante dalla mera relazione tra colui che emette la fattura e il soggetto fornitore della merce oggetto di acquisto, salvo che le modalità di tale relazione non presenti di per se degli elementi che lascino intendere la malafede delle parti contraenti”.  In questo modo la Ctr ha ritenuto insufficiente a dimostrare la frode il fatto che la società avesse commissionato delle indagini dalle quali risultava che il fornitore era privo di risorse finanziarie e che avesse stipulato un’assicurazione a copertura del rischio di mancata consegna delle merci. Il fatto, invece, che la società contribuente aveva dimostrato la consegna della merce e il pagamento del prezzo, l’esistenza di acquisti con vari fornitori, nonché lo scarto percentuale modesto tra i prezzi delle merci contestate e quelli praticati da altri fornitori dimostrava l’inconsapevolezza della stessa di partecipare ad un'operazione fraudolenta. Un altro aspetto importante su cui si sono soffermati i giudici riguarda il rapporto tra il processo tributario e quello penale, riconoscendo la legittimità dell'operato della Ctp che aveva accolto il ricorso del contribuente sulla scorta dei provvedimenti emessi dal giudice penale. Sul punto affermano che "pur essendo incontestabile il principio di separazione tra gli stessi, non deve negarsi che il giudice tributario possa valutare e fondare il proprio convincimento anche sugli aspetti già vagliati dal giudice penale". 


ctr_campania_4245_14_2019_.pdf
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