- le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
Con riferimento a questi ultimi soggetti, la disposizione chiarisce che essi possono esercitare l'opzione per il patent box a condizione che siano residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.
Nulla viene detto nella disposizione in merito alla contabilità che eventuali soggetti diversi dalle società di capitali, debbano tenere per beneficiare della detassazione in commento. Se ne può evincere che non rileva il fatto che l'impresa adotti il sistema di contabilità semplificato piuttosto che quello ordinario, ma che conta solamente che il reddito conseguito sia qualificabile tra quello d'impresa.
AMBITO OGGETTIVO: l'agevolazione riguarda i redditi che derivano dallo sfruttamento dei cd. Beni immateriali, che la disposizione elenca.
Si tratta, per la precisione, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, di marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, giuridicamente tutelabili.
Rimangono esclusi, vista la formulazione della norma, i marchi di natura esclusivamente commerciale e, inoltre, non risulta necessario che il bene oggetto di sfruttamento indiretto o diretto risulti registrato ma solamente che esso, in base alle norme vigenti, sia potenzialmente tutelabile.
MECCANISMO: l'agevolazione concessa dalla norma contenuta nella Legge di Stabilità per il 2015, consiste nella detassazione del 50 per cento del reddito derivante dall'utilizzo, diretto o indiretto, dei beni immateriali di cui si è detto nel punto precedente.
La metà del reddito conseguito viene, quindi, escluso dalla base imponibile sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini I.R.A.P., grazie a quanto stabilito nel co. 9, dell'art. 7, che prevede che l'esercizio dell'opzione necessaria per accedere a tale incentivo (si veda infra), "rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446", cd. decreto I.R.A.P.
Anticipando già fin d'ora che l'incentivo potrà essere sfruttato a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, per tale periodo d'imposta, coincidente, per i soggetti con esercizio coincidente con il periodo d'imposta, al 2015, e per quello successivo, 2016,
la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo del reddito derivante dallo sfruttamento dei beni immateriali, viene fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 per cento e al 40 per cento.
In ogni caso, al fine di determinare la quota di reddito agevolabile, ossia la quota di reddito su cui applicare le percentuali di detassazione di cui sopra, si dovrà fare un rapporto tra costi di attività e ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo dei beni immateriali di cui sopra.
CONDIZIONI: condizione per l'accesso all'incentivo è, infatti, che i soggetti che esercitano l'opzione per la "detassazione" del reddito "svolgano attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con Università o enti di ricerca ed organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni" immateriali, che rientrano nella disposizione.
Tale ultima previsione è giustificata, come chiarito dalla relazione illustrativa alla legge di stabilità, "dalla volontà di collegare l'agevolazione al sostenimento di tali spese e, quindi, allo svolgimento di un'effettiva attività economica in Italia".
L'agevolazione viene estesa anche al caso di cessione degli asset indicati nella norma: in tale caso, infatti, la plusvalenza realizzata non concorre a formare il reddito complessivo, in quanto esclusa, a condizione che almeno il 90 per cento del Corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni venga reinvestito nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali tra quelli sopra indicati.
Tale reinvestimento deve essere effettuato prima della chiusura del secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui la cessione è stata effettuata.
La detassazione dei redditi derivanti dallo sfruttamento, diretto o indiretto, dei beni immateriali indicati nella norma, può avere luogo previa apposita opzione che ha durata cinque esercizi sociali ed è irrevocabile.
Dovrà, comunque, essere emesso apposito decreto interministeriale che adotterà le disposizioni attuative del presente regime agevolato che dovrà individuare, tra l'altro, anche le tipologie di marchi esclusi dalla disposizione.
PRIME MODIFICHE PATENT BOX: il regime patent box, introdotto con la Legge di Stabilità 2015, è già oggetto di modifiche ad opera del Decreto Investment Compact pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24.1.2015.
Si tratta principalmente di modifiche a favore del contribuente che intende avvalersi del regime. La novità più rilevante riguarda l'ambito di applicazione. Infatti,
l'Investment Compact elimina la limitazione prevista dalla Stabilità per i marchi, che per essere agevolabili dovevano essere "funzionalmente equivalenti ai brevetti". Tale assimilazione sostanzialmente escludeva i marchi commerciali, come peraltro precisato anche dalla relazione illustrativa alla Stabilità. Oltre ai marchi commerciali, sono stati inoltre annoverati tra gli immateriali agevolabili anche i disegni e i modelli. L'ampliamento dell'ambito oggettivo a tali intangibles estende l'appetibilità del regime anche a settori prima poco interessati, come il fashion e i media.
Inoltre, con tale modifica il regime del patent box nostrano si allinea ai regimi di maggiore appeal in vigore nell'Unione Europea: ed infatti solo il Lussemburgo e l'Ungheria ammettono i marchi all'agevolazione (non, ad esempio, il Regno Unito).
Un'altra importante modifica riguarda
il ruling per la determinazione delle royalties derivanti dall'utilizzo dell'IP in ambito infragruppo, che da obbligatorio diventa solo opzionale.
Si applicano dunque le ordinarie regole in materia di transfer pricing, per cui è sempre possibile un advanced pricing agreement con l'Agenzia delle Entrate, ma in ogni caso il contribuente può stabilire l'ammontare della remunerazione attraverso un proprio studio di transfer pricing. Sembra invece che rimanga obbligatorio il ruling in caso di utilizzo interno dell'intangible, che diventa una fattispecie rilevante quando si tratti di redditi derivanti dallo sfruttamento di marchi commerciali.
Novità sono introdotte anche con riferimento ai requisiti oggettivi: viene allentato il cosiddetto nexus approach di stampo OCSE, per cui potevano potranno optare per il patent box solo le società che svolgono attività di ricerca e sviluppo internamente o al limite mediante contratti con università o enti di ricerca. Con le modifiche introdotte,
i contratti di ricerca possono essere stipulati anche con società diverse dalle università e dai centri di ricerca, purché non facenti parte dello stesso gruppo.
Infine, vengono modificate le modalità di calcolo della quota di reddito agevolabile.
Tra le spese che costituiscono il numeratore del rapporto è incluso ora anche il costo sostenuto per l'acquisto del bene o per contratti di ricerca stipulati con società del medesimo gruppo, fino al limite del 30% delle spese totali di R&S. Si esplicita dunque la possibilità di beneficiare del regime del patent box anche in caso di beni immateriali acquistati da terzi, purché il contribuente successivamente sostenga costi per il suo mantenimento, accrescimento o sviluppo.
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