L'UFFICIO DEVE PROVARE L'INTERPOSIZIONE FITTIZIA
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L'UFFICIO DEVE PROVARE L'INTERPOSIZIONE FITTIZIA

L'UFFICIO DEVE PROVARE L'INTERPOSIZIONE FITTIZIA

27 MAR 2018
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 6276 depositata il 14.03.2018 ha stabilito che l'Agenzia, qualora ritenga sussistere la fattispecie dell'interposizione fittizia, deve dare prova del disegno elusivo.
Il caso trae origine da un atto di donazione avente ad oggetto quote di terreni agricoli, posto in essere da un contribuente nei confronti dei due figli, i quali nello stesso giorno, provvedevano poi a rivenderli ad una società.
Secondo l'Agenzia l'atto sarebbe stato simulato mediante interposizione fittizia, pertanto, gli effetti della vendita ricadrebbero in capo al donante e non ai figli, spettando così al primo l'onere di versare l'imposta sulla plusvalenza.
In altri termini per l'ufficio la donazione era stata posta in essere al solo fine di ottenere un risparmio d'imposta.
I giudici di merito accoglievano la tesi del contribuente annullando l'avviso di accertamento, ma l'Agenzia proponeva ricorso in Cassazione, che veniva respinto in quanto a parere di quest'ultima la ctr, pur riconoscendo correttamente che l'intento elusivo può ricavarsi anche da indizi gravi precisi e concordanti, ha attestato con congrua motivazione l'inconsistenza degli elementi addotti dall'ufficio a sostegno del preteso intento elusivo in quanto superati dalle prove positive del contribuente.
Essenziale per la Suprema Corte il fatto che l'area era stata venduta dai figli per un corrispettivo quasi corrispondente al valore indicato nell'atto di donazione e senza riscontro di indici (versamento di acconti al donante, partecipazioni di questo alle trattative), dunque non può essere attribuita in via automatica e presuntiva al padre il corrispettivo derivante dalla vendita di terreni donati ai figli e da questi ceduti lo stesso giorno a terzi.

6276-interposizione-fittizia.pdf
 
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