Secondo la Commissione tributaria regionale del Piemonte, sentenza 1463/7/2017, l'acquisto di azioni proprie non è assimilabile al recesso.
La persona fisica che cede alla società partecipata le sue azioni, realizza un reddito diverso (capital gain) tassabile ai sensi dell’articolo 67 del Tuir.
Dello stesso avviso era stata anche la Commissione tributaria provinciale di Vicenza che con la sentenza 696/3/2017 aveva espresso il medesimo parere e cioè che la compravendita è un negozio, mentre il recesso è una facoltà esercitabile dal socio unilateralmente ove ricorrano le ipotesi previste dalla legge (art. 2437 del c.c. ) o previste nell’atto costitutivo.
I giudici hanno così chiarito che l’articolo 47 comma 7 del Tuir si riferisce alle ipotesi di recesso che comportano una riduzione di capitale, mentre all'acquisto di azioni proprie non era seguita la riduzione del capitale sociale ovvero l’annullamento delle azioni.
ctr_piemonte_1463_7_2017_azioni-proprie.pdf
ctp_vicenza_696_3_17_acq-azioni-proprie.pdf