Non abbiamo ancora raggiunto l'obiettivo ma piano piano ci arriviamo.
Intendo dire che quel principio sull'obbligatorietà del contraddittorio che viene riconosciuto dal 1960 nell'ambito della giurisprudenza europea, sta finalmente e timidamente entrando a far parte anche della nostra civiltà giuridica.
Infatti, secondo la Corte di Cassazione l’ufficio deve svolgere il contraddittorio preventivo, anche quando non siano stati eseguiti accessi presso il contribuente.
Tale affermazione è contenuta nell'ordinanza delle Sezioni unite, n. 2849/2016 depositata il 14.10.2016 (allegata) e riguardava un atto emesso prima dei 60 giorni previsti dallo Statuto del contribuente,
La Cassazione ha così condiviso le tesi difensive sulla inosservanza del contradditorio preventivo (prima dell’emissione dell’atto impositivo), ricordando che qualora i controlli a tavolino, riguardino i tributi armonizzati l'istituto del contraddittorio deve essere necessariamente rispettato.
Infatti come ricordato dalle Sezioni unite nella sentenza 24823/2015 in tema di tributi “non armonizzati”, l’amministrazione è tenuta ad attivare il contraddittorio preventivo, a pena di nullità del provvedimento, solo ove tale obbligo risulti espressamente previsto, ma siccome le indagini bancarie, oggetto della sentenza, riguardavano anche l’Iva l’ufficio avrebbe dovuto rispettare il contraddittorio preventivo. La decisione è stata quindi rimessa al giudice di merito, affinchè valuti (relativamente all’Iva) se l’inosservanza del contraddittorio preventivo abbia, in concreto, impedito al contribuente di far valere ragioni difensive non meramente pretestuose.
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