V.D. LA CIRCOLARE 21 SUONA LA CAMPANA DELL'ULTIMO GIRO
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
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21 LUG 2017
Ieri l’Agenzia delle entrate ha commentato le recenti modifiche relative alla nuova voluntary disclosure, fornendo chiarimenti in merito all’applicazione delle maggiorazioni in caso di autoliquidazione insufficiente ed ai nuovi Paesi collaborativi.
Ricordiamo infatti che tale provvedimento normativo ha esteso l’esonero dalla presentazione della dichiarazione per il 2016 e la frazione del 2017, anche all’IVIE e all’IVAFE, onde per cui, nel versamento unico da effettuarsi, al massimo il 30 settembre 2017, dovranno includersi anche queste due imposte relative al 2016 ed alla frazione dell’anno 2017.
Inoltre essendosi ampliato l’elenco dei Paesi collaborativi citati nella white list del DM del 04.09.1996, si è automaticamente anche ridotto il numero dei Paesi per i quali è possibile far emergere attività estere, usufruendo della riduzione alla metà della sanzione per violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale, con la necessità di procedere al rimpatrio fisico o al rilascio del c.d. waiver.
Il rimpatrio fisico e il waiver non sono più necessari per Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco, Paesi per i quali quindi non opera più il raddoppio dei termini per l’accertamento e la contestazione delle violazioni dichiarative in materia di monitoraggio fiscale.
In tema di autoliquidazione, la L. 21 giugno 2017 n. 96, ha precisato che nel  caso in cui vi sia stata una autoliquidazione insufficiente, è prevista una maggiorazione del 3 o del 10%.
Nel caso in cui il versamento volontario sia insufficiente, l’importo della sanzione base su cui calcolare i suddetti aumenti del 10 o del 3% deve essere determinato utilizzando le riduzioni sanzionatorie previste in caso di versamento volontario, con la puntualizzazione che in nessun caso le maggiorazioni possono superare quanto dovuto nel caso in cui non si fosse provveduto spontaneamente.
Da quanto sopra discende che la soglia diviene quella prevista in assenza di autoliquidazione e cioè le sanzioni da quadro RW sono determinate in misura pari al 60% del minimo edittale qualora ricorrano le ipotesi previste dalle lett. a), b) o c) del comma 4 dell’art. 5 quinquies del DL 167/90, oppure in misura pari all’85% del minimo edittale negli altri casi.
Considerato che gli aumenti percentuali previsti in caso di autoliquidazione si applicano non solo alle sanzioni, ma a tutte le somme (imposta, sanzioni e interessi) non correttamente versate, onde evitare che il contribuente possa trovarsi in una situazione più onerosa rispetto a quella di chi ha demandato la liquidazione all’Ufficio.
In altri termini viene consentito di usufruire delle medesime riduzioni sanzionatorie previste per la precedente v.d., purché lo stesso autoliquidi e versi spontaneamente le somme dovute entro il 30 settembre 2017.
 
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