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AMMINISTRATORI CON DOPPI CONTRIBUTI
27-01-2012

Il socio di una Srl commerciale che lavora nella società e riveste anche la carica di amministratore deve pagare, per la prima attività, i contributi alla gestione commercianti Inps e, per la seconda, alla Gestione separata dei collaboratori. Non è censurabile dal punto di vista costituzionale il Dl 78/2010 (articolo 12, comma 11) che – con una norma di interpretazione autentica, quindi retroattiva – ha stabilito l'inapplicabilità del principio dell'attività prevalente per decidere qual è il fondo destinatario della contribuzione. La Corte costituzionale, con la sentena 15/2012, ha infatto dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d'appello di Genova. I giudici distrettuali avevano prospettato, tra l'altro, il contrasto con gli articoli 3 della Costituzione (ragionevolezza della norme) e 117, comma 1 (vincoli alla potestà legislativa dello Stato). La Corte costituzionale ha rigettato tutte le argomentazioni, ripercorrendo le tappe della vicenda, che parte dalla legge 335/2995 – sull'obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps per i lavoratori autonomi e i collaboratori – e dalla legge 662/1996 (articolo 1, comma 208), che ha stabilito l'iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciali secondo il principio dell'attività prevalente. L'Inps ha sempre interpretato le due discipline nel senso che i soci di Srl commerciali, che esercitano anche il compito di amministratori, sono obbligati alla doppia contribuzione. Ne è nato un ricchissimo contenzioso: le Corti di merito avevano dato ragione all'Inps, invece la Cassazione con una sentenza a sezioni unite (3240/2010) aveva ridato speranza ai soci lavoratori e amministratori. A quel punto è intervenuto il decreto legge 78, secondo il quale il principio della prevalenza per definire la gestione destinataria della contribuzione si applica solo per le attività autonome esercitate in forma d'impresa da commercianti, artigiani e coltivatori diretti. Sono esclusi i rapporti di lavoro che richiedono l'iscrizione alla gestione separata. Per la Corte costituzionale la norma di interpretazione autentica non viola l'articolo 3 perché il legislatore non ha aggiunto elementi estranei alla legge originaria, ma ha semplicemente esplicitato un significato già presente. La prova sta nelle numerose sentenze dei tribunali. Il Dl 98 non confligge neppure con l'articolo 24 della Costituzione: il richiamo, in questo caso, non è pertinente, in quanto non sono in gioco diritti processuali. Non c'è lesione neppure dell'articolo 111, perché il decreto legge non interferisce con la funzione giudiziaria, ma consiste in una disciplina generale e astratta di interpretazione di un'altra norma. Infine, la contestazione in relazione all'articolo 117: c'è – secondo i giudici – uno spazio, delimitato, per un intervento dello Stato con efficacia retroattiva, se «giustificato da motivi imperativi di interesse generale», valutabile dai giudici. Che l'interesse generale perseguito dal legislatore – il fare emergere un significato presente nel testo originario – ha ricadute economiche – vale a dire un maggior gettito per l'Inps – è solo una conseguenza, che non inficia l'operato del legislatore.
OMI NON HA VALORE PROBATORIO
26-01-2012

Il maggiore valore di un immobile determinato sulla base dei dati Omi e del mutuo erogato all'acquirente non consentono all'amministrazione di rettificare il valore di compravendita essendo necessari ulteriori riscontri.
A ribadire questo principio è la Ctp di Reggio Emilia, con la sentenza 488/01/11
NULLO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO NOTIFICATO AL LIQUIDATORE
24-01-2012

Come affermato dalla Suprema Corte l’istituto della cancellazione dal registro delle imprese comporta che il novellato secondo comma dell'articolo 2495 c.c. “è norma innovativa e ultrattiva che disciplina gli effetti delle cancellazioni di società di capitali e cooperative intervenute anche precedentemente alla sua entrata in vigore (1 gennaio 2004), prevedendo a tale data la loro estinzione, in conseguenza dell'indicata pubblicità e quella contestuale alle iscrizioni delle stesse cancellazioni per l’avvenire”. Con la citata disposizione si è superato il pregresso orientamento di legittimità fondato sulla natura dichiarativa della cancellazione dal registro delle imprese, aderendo alla tesi propinata di natura costitutiva della cancellazione dal registro delle imprese, con la precisazione che essa esplica i suoi effetti anche per le società di persone “del venir meno della capacità e legittimazione di esse... anche se perdurino rapporti o azioni in cui le stesse società sono parti, in attuazione di una lettura costituzionalmente orientata delle norme relative a tale tipo di società da leggere in parallelo ai nuovi effetti costitutivi della cancellazione delle società di capitali per la novella”.
Illeggittimo il ruolo del quale non venga provata la sottoscrizione da parte del soggetto responsabile
21-01-2012

Con la sentenza n. 8/2/12, emessa il 2 dicembre 2012 e depositata il 2 gennaio 2012, la Commissione Tributaria Provinciale di Rimini, sezione seconda, conformandosi ad un orientamento peraltro ormai consolidato, ha annullato la cartella di pagamento recante un ruolo del quale non era stata fornita in giudizio la prova della relativa sottoscrizione, ad opera del soggetto a ciò deputato. La decisione è assolutamente corretta e da condividersi.
L’art. 12, co. 4, del d.p.r. n. 602 del 1973, stabilisce che “Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo”. In quanto “titolo esecutivo tributario”, il ruolo non può definirsi giuridicamente esistente laddove non sia regolarmente sottoscritto (quand'anche a mezzo di firma elettronica). Anzi, “è proprio la valenza del ruolo come titolo esecutivo a giustificare il potenziamento del requisito della sottoscrizione nella formazione dell’atto, analogamente a quanto significativamente previsto per i titoli esecutivi di natura giudiziale” (così, M. BRUZZONE, La firma a stampa sostituisce la firma autografa degli “atti tributari informatizzati”, in Corr. Trib. n. 30 del 2009, pag. 2431).
Orbene, nel caso in esame l'Ufficio resistente, a fronte della specifica contestazione della ricorrente, non ha depositato la documentazione necessaria a dimostrare la regolare sottoscrizione del ruolo; e, quindi, la regolare formazione dello stesso. Ciò ha dunque indotto i giudici del merito a dichiarare, se non addirittura inesistente, quantomeno nullo e quindi privo di efficacia detto ruolo. Con conseguente annullamento della cartella di pagamento che lo recava.
La sentenza risulta peraltro interessante in virtù dei numerosi riferimenti giurisprudenziali citati dai giudici.
DECRETO MONTI TASSAZIONE DEI BENI DI LUSSO
21-12-2011

A partire dal 2012, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone, è dovuta una addizionale erariale pari a 20 euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 chilowatt.
L’addizionale è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.
AMMINISTRATORI CON DOPPI CONTRIBUTI
27-01-2012

Il socio di una Srl commerciale che lavora nella società e riveste anche la carica di amministratore deve pagare, per la prima attività, i contributi alla gestione commercianti Inps e, per la seconda, alla Gestione separata dei collaboratori. Non è censurabile dal punto di vista costituzionale il Dl 78/2010 (articolo 12, comma 11) che – con una norma di interpretazione autentica, quindi retroattiva – ha stabilito l'inapplicabilità del principio dell'attività prevalente per decidere qual è il fondo destinatario della contribuzione. La Corte costituzionale, con la sentena 15/2012, ha infatto dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d'appello di Genova. I giudici distrettuali avevano prospettato, tra l'altro, il contrasto con gli articoli 3 della Costituzione (ragionevolezza della norme) e 117, comma 1 (vincoli alla potestà legislativa dello Stato). La Corte costituzionale ha rigettato tutte le argomentazioni, ripercorrendo le tappe della vicenda, che parte dalla legge 335/2995 – sull'obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps per i lavoratori autonomi e i collaboratori – e dalla legge 662/1996 (articolo 1, comma 208), che ha stabilito l'iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciali secondo il principio dell'attività prevalente. L'Inps ha sempre interpretato le due discipline nel senso che i soci di Srl commerciali, che esercitano anche il compito di amministratori, sono obbligati alla doppia contribuzione. Ne è nato un ricchissimo contenzioso: le Corti di merito avevano dato ragione all'Inps, invece la Cassazione con una sentenza a sezioni unite (3240/2010) aveva ridato speranza ai soci lavoratori e amministratori. A quel punto è intervenuto il decreto legge 78, secondo il quale il principio della prevalenza per definire la gestione destinataria della contribuzione si applica solo per le attività autonome esercitate in forma d'impresa da commercianti, artigiani e coltivatori diretti. Sono esclusi i rapporti di lavoro che richiedono l'iscrizione alla gestione separata. Per la Corte costituzionale la norma di interpretazione autentica non viola l'articolo 3 perché il legislatore non ha aggiunto elementi estranei alla legge originaria, ma ha semplicemente esplicitato un significato già presente. La prova sta nelle numerose sentenze dei tribunali. Il Dl 98 non confligge neppure con l'articolo 24 della Costituzione: il richiamo, in questo caso, non è pertinente, in quanto non sono in gioco diritti processuali. Non c'è lesione neppure dell'articolo 111, perché il decreto legge non interferisce con la funzione giudiziaria, ma consiste in una disciplina generale e astratta di interpretazione di un'altra norma. Infine, la contestazione in relazione all'articolo 117: c'è – secondo i giudici – uno spazio, delimitato, per un intervento dello Stato con efficacia retroattiva, se «giustificato da motivi imperativi di interesse generale», valutabile dai giudici. Che l'interesse generale perseguito dal legislatore – il fare emergere un significato presente nel testo originario – ha ricadute economiche – vale a dire un maggior gettito per l'Inps – è solo una conseguenza, che non inficia l'operato del legislatore.
OMI NON HA VALORE PROBATORIO
26-01-2012

Il maggiore valore di un immobile determinato sulla base dei dati Omi e del mutuo erogato all'acquirente non consentono all'amministrazione di rettificare il valore di compravendita essendo necessari ulteriori riscontri. A ribadire questo principio è la Ctp di Reggio Emilia, con la sentenza 488/01/11
NULLO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO NOTIFICATO AL LIQUIDATORE
24-01-2012

Come affermato dalla Suprema Corte l’istituto della cancellazione dal registro delle imprese comporta che il novellato secondo comma dell'articolo 2495 c.c. “è norma innovativa e ultrattiva che disciplina gli effetti delle cancellazioni di società di capitali e cooperative intervenute anche precedentemente alla sua entrata in vigore (1 gennaio 2004), prevedendo a tale data la loro estinzione, in conseguenza dell'indicata pubblicità e quella contestuale alle iscrizioni delle stesse cancellazioni per l’avvenire”. Con la citata disposizione si è superato il pregresso orientamento di legittimità fondato sulla natura dichiarativa della cancellazione dal registro delle imprese, aderendo alla tesi propinata di natura costitutiva della cancellazione dal registro delle imprese, con la precisazione che essa esplica i suoi effetti anche per le società di persone “del venir meno della capacità e legittimazione di esse... anche se perdurino rapporti o azioni in cui le stesse società sono parti, in attuazione di una lettura costituzionalmente orientata delle norme relative a tale tipo di società da leggere in parallelo ai nuovi effetti costitutivi della cancellazione delle società di capitali per la novella”.
Illeggittimo il ruolo del quale non venga provata la sottoscrizione da parte del soggetto responsabile
21-01-2012

Con la sentenza n. 8/2/12, emessa il 2 dicembre 2012 e depositata il 2 gennaio 2012, la Commissione Tributaria Provinciale di Rimini, sezione seconda, conformandosi ad un orientamento peraltro ormai consolidato, ha annullato la cartella di pagamento recante un ruolo del quale non era stata fornita in giudizio la prova della relativa sottoscrizione, ad opera del soggetto a ciò deputato. La decisione è assolutamente corretta e da condividersi. L’art. 12, co. 4, del d.p.r. n. 602 del 1973, stabilisce che “Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo”. In quanto “titolo esecutivo tributario”, il ruolo non può definirsi giuridicamente esistente laddove non sia regolarmente sottoscritto (quand'anche a mezzo di firma elettronica). Anzi, “è proprio la valenza del ruolo come titolo esecutivo a giustificare il potenziamento del requisito della sottoscrizione nella formazione dell’atto, analogamente a quanto significativamente previsto per i titoli esecutivi di natura giudiziale” (così, M. BRUZZONE, La firma a stampa sostituisce la firma autografa degli “atti tributari informatizzati”, in Corr. Trib. n. 30 del 2009, pag. 2431). Orbene, nel caso in esame l'Ufficio resistente, a fronte della specifica contestazione della ricorrente, non ha depositato la documentazione necessaria a dimostrare la regolare sottoscrizione del ruolo; e, quindi, la regolare formazione dello stesso. Ciò ha dunque indotto i giudici del merito a dichiarare, se non addirittura inesistente, quantomeno nullo e quindi privo di efficacia detto ruolo. Con conseguente annullamento della cartella di pagamento che lo recava. La sentenza risulta peraltro interessante in virtù dei numerosi riferimenti giurisprudenziali citati dai giudici.
DECRETO MONTI TASSAZIONE DEI BENI DI LUSSO
21-12-2011

A partire dal 2012, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone, è dovuta una addizionale erariale pari a 20 euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 chilowatt. L’addizionale è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.
