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NEWS FISCALI      

ULTIMI ARTICOLI PUBBLICATI


SANZIONI ATTENUANTI ED ESIMENTI
01-05-2012

La sussistenza di una causa di non punibilità va eccepita fin dal momento in cui la violazione viene formalmente addebitata al soggetto ritenuto re-sponsabile della medesima e quindi immediata-mente in presenza di verifica fiscale (nel pvc gior-naliero), oppure deve essere fatta rilevare all’ufficio, cui è demandata l’irrogazione della san-zione, secondo il contenuto degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e cioè l’eccezione dove essere avanzata nell’ambito delle deduzioni difensive, entro i 60 giorni successivi alla notifica dell’atto di contestazione, oppure con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica, presentando una istanza finalizzata ad ottenerne l’annullamento in via di autotutela. In ogni caso resta sempre impregiudicata la possibilità del contribuente di adire il giudice tributario preposto, impugnando l’atto portante la pretesa sanzionatoria. Oltre alle cause di non punibilità il contribuente potrà inoltre invocare la sproporzionata entità della sanzione irrogata , come previsto all’art. 7, comma 4, “Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo”.



STABILE ORGANIZZAZIONE
24-02-2012

... Va infatti considerato che l'attività principale e sostanziale di una società si concretizza nella sua gestione amministrativa, nella programmazione di tutti gli atti necessari affinché il fine sociale venga raggiunto, nella organizzazione economico-finanziaria della stessa, e non nella esplicazione materiale degli obblighi contrattuali assunti, con la prestazione dei relativi servizi, approntati, in questo caso, per il rimorchio di altura e per la assistenza a piattaforme petrolifere nell'Oceano Atlantico.



IVA DETRAIBILE PER LA RISTRUTTURAZIONE DI FABBRICATI ABITATIVI ...
24-02-2012

La risoluzione n. 18 del 22 febbraio 2012, rispondendo a un quesito che mirava appunto ad appurare se il divieto di detrazione previsto dalla citata disposizione si rendesse applicabile anche quando i fabbricati abitativi sono utilizzati nell'ambito di un'attività turistico-alberghiera. ...



SOCIETA' CANCELLATA DAL REGISTRO IMPRESE
13-02-2012

Come affermato dalla Suprema Corte l’istituto della cancellazione dal registro delle imprese comporta che il novellato secondo comma dell'articolo 2495 c.c. “è norma innovativa e ultrattiva che disciplina gli effetti delle cancellazioni di società di capitali e cooperative intervenute anche precedentemente alla sua entrata in vigore (1 gennaio 2004), prevedendo a tale data la loro estinzione, in conseguenza dell'indicata pubblicità e quella contestuale alle iscrizioni delle stesse cancellazioni per l’avvenire”. Con la citata disposizione si è superato il pregresso orientamento di legittimità fondato sulla natura dichiarativa della cancellazione dal registro delle imprese, aderendo alla tesi propinata di natura costitutiva della cancellazione dal registro delle imprese, con la precisazione che essa esplica i suoi effetti anche per le società di persone “del venir meno della capacità e legittimazione di esse... anche se perdurino rapporti o azioni in cui le stesse società sono parti, in attuazione di una lettura costituzionalmente orientata delle norme relative a tale tipo di società da leggere in parallelo ai nuovi effetti costitutivi della cancellazione delle società di capitali per la novella”. La prima evidente conseguenza della suddetta innovazione normativa ed interpretativa attuata con la riforma, comporterà una adeguata valutazione della società, che per quanto attenta possa essere non potrà di certo prevedere, al momento del sorgere o durante lo svolgimento del rapporto, che essa venga successivamente cancellata dal registro delle imprese. In tale ipotesi ci si dovrà porre infatti anche l’ulteriore quesito di dove e, soprattutto, nei confronti di chi coltivare le proprie ragioni, al fine di evitare che in virtù dell'estinzione della società, possa derivare la sostanziale inutilità di un’azione diretta nei confronti di un soggetto che deve essere considerato come giuridicamente inesistente.



CTR EM. ROMAGNA Accertamenti mediante Studi di settore
03-02-2012

La sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Bologna, sez. 5, n. 110/5/11, risulta particolarmente interessante, poiché in essa i giudici dell'appello sottolineano l'importanza di rappresentare, in giudizio, le caratteristiche del soggetto al quale sia stato contestato il maggior reddito ritraibile dagli studi di settore. Segnatamente, da tale pronuncia si evince che, in siffatto genere di contestazioni, agendo in giudizio, occorre delineare e dimostrare, nel dettaglio, i motivi che ragionevolmente inducono ad escludere l'attendibilità e quindi la legittimità di un accertamento fondato sull'applicazione degli studi di settore.




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