Dal 1° gennaio 2010 il regime impositivo delle prestazioni di servizi fornite nei Paesi membri dell’Unione europea deve rispettare la regola della tassazione nel Paese del fruitore, anziché del prestatore. In base alla Direttiva comunitaria sulla territorialità dei servizi, tali prestazioni, quando sono rese a soggetti passivi d’imposta ed agli enti non commerciali, sono infatti tassate nel Paese del committente. La regola generale prevede invece che le prestazioni effettuate verso consumatori finali sono tassate al domicilio del prestatore del servizio anche se in taluuni casi specifici il criterio prevalente è quello del luogo in cui il servizio viene utilizzato.