SOCIETA' SEMPLICE: BUFALE E VANTAGGI (prima parte)
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

SOCIETA' SEMPLICE: BUFALE E VANTAGGI (prima parte)

08.08.2022
Mi sono deciso a scrivere queste riflessioni sulla società semplice, non potendone più di sentire amici e clienti che mi parlano di quello che hanno letto sui social o ancor peggio di quello che leggono su internet, social ed internet ormai assurti a tutti gli effetti ad organi di alta consulenza societaria e soprattutto fiscale, deputati alla sostituzione di tutti quei fessi di professionisti che hanno dedicato molti anni di studio e che dedicano la maggior parte del loro tempo a studiare questioni che con grande facilità sono ottenibili mediante l'uso sapiente di uno smartphone.
In altri termini, perchè pagare parcelle per pareri e consulenze quando si può ottenere "tutto" dalla rete? 
Tralasciando le polemiche è senza voler dare una esaustiva spiegazione della materia che ci occupa, mi limiterò a ripercorrere i tratti salienti della società semplice partendo dalla affermazione che essa rappresenta, nell’ambito delle fattispecie societarie, la forma più elementare per la realizzazione di un veicolo societario utilizzabile per diverse finalità e cioè per svolgere la funzione di “holding familiare” o per godere, senza troppi problemi fiscali, di  immobili o liquidità e quindi per proteggere il patrimonio familiare, o ancora per programmarne il futuro a favore dei discendenti.
Questo è quello che si legge sulla rete e cioè che la società semplice consente di fare tutto quello che si vuole in apparente protezione e senza le spese di del commercialista, ormai visto come fedele alleato del fisco, piuttosto che come persona di fiducia a cui affidare il proprio patrimonio.
Com’è infatti noto, la società semplice può essere un valido strumento utilizzabile a tal fine, ma direi nel rispetto dei limiti e delle regole societarie (statuto), quindi la prima conclusione è che non è possibile dotare tale strumento di una forma “standard” di statuto, ma bensì occorre conoscere, o meglio  direi, studiare gli articoli del codice civile che la regolamentano, che sono si rinvenibili in rete, ma la cui aggregazione in un atto (regole statutarie) va effettuata con profonda conoscenza, tenendo anche conto degli effetti evolutivi ed interpretativi della giurisprudenza.
Come dire che non si può tener solo conto delle opportunità correlate alla sua scelta, ma anche delle criticità connaturate alla sua forma.
L’art. 2249 del C.c. prevede che “Le società che hanno per oggetto l'esercizio di una attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo. Le società che hanno per oggetto l'esercizio di una attività diversa sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo.”
La società semplice è regolata dagli artt. 2251 – 2290 del Codice civile ed in passato si riteneva che la stessa potesse trovare impiego esclusivamente per lo svolgimento di un’attività agricola, stante l’impossibilità di un utilizzo per l’esercizio di un’attività commerciale.
Questo orientamento si è evoluto e modificato nel tempo e la società semplice è diventata, a parere di molti e soprattutto in alcune regioni del nostro Paese, uno strumento idoneo per l’organizzazione ed il governo di patrimoni familiari.
Il primo intervento legislativo che ha aperto la strada all’utilizzo della società semplice, per attività diverse da quella agricola, risale al 1975 ed è il D.P.R. n. 136/1975 che ha ammesso lo svolgimento di attività di organizzazione e revisione contabile delle aziende costituite in forma di società semplice.
Successivamente, l’art. 29 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, ha previsto la trasformazione in società semplici di società commerciali aventi ad oggetto, in via esclusiva, la gestione di beni immobili non strumentali all'esercizio dell'impresa, di beni mobili registrati, o di quote di partecipazione in società.
Ma andiamo con ordine ed analizziamo i caratteri distintivi della società e le motivazioni per le quali, probabilmente, è stata scelta questa forma societaria, piuttosto che altre, per raggiungere gli obiettivi prefissati.
Come detto, i vantaggi che giustificano tale scelta, sono riconducibili al fatto che la società semplice ha:
  1. limitati obblighi di natura formale (salvo quelli richiesti dalla natura dei beni conferiti);
  2. assenza di organi sociali obbligatori;
  3. nessun obbligo di scritture contabili e di redazione del bilancio;
  4. fiscalmente, non assoggettabilità alla disciplina delle società di comodo;
  5. esonero dagli ISA (Indici sintetici di affidabilità);
  6. non assoggettabilità al fallimento.
Il primo ed a mio parere, più importante vantaggio, risiede nel fatto che la costituzione della società semplice può avvenire senza il rispetto di particolari formalismi (salvo quelli richiesti dalla natura dei beni conferiti), non necessitando dell’atto pubblico, (com’è noto la società semplice può essere costituita mediante scrittura privata autenticata).
La prima conseguenza è che in tali ipotesi, l’onere di iscrizione della stessa al Registro delle imprese, non incombe sul Notaio rogante, ma compete agli amministratori, che quindi devono fare una scelta e cioè decidere se iscriverla o meno, (quali sono gli effetti della mancata iscrizione, li lascio agli esperti di rete, che certamente saprannnno darvi ogni delucidazione al riguardo). 

Da un punto di vista fiscale, la società semplice non produce reddito d’impresa, è un soggetto fiscalmente “trasparente” ed ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 917/86 e la determinazione del reddito avviene in modo analogo a quanto previsto per le persone fisiche, ovvero sommando i redditi ascrivibili a ciascuna categoria reddituale, con esclusione di quelli assoggettati a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, (cosa vuol dire e come si dichiarano è scritto in internet ed è spiegato da siti specializzati che non fanno pagare parcelle).
La logica conseguenza è che non producendo reddito d’impresa, è esclusa dalle disposizioni tipicamente applicabili alle società commerciali quali gli ISA e le società di comodo.
Aggiungo poi quale ulteriore vantaggio che la società semplice utilizzata come “holding familiare” consente di gestire il ricambio generazionale consentendo l’unitarietà nella detenzione, gestione e trasmissione del patrimonio, a fronte di adempimenti limitati e flessibilità nelle soluzioni di governance (come regolarle e come gestirle lo trovate in rete io posso solo dirvi che la società semplice da un lato consente di precludere l’ingresso nella compagine a persone non scelte e, dall’altro, rappresenta un elemento di tutela per gli eredi, che non saranno costretti ad assumere una responsabilità illimitata senza una propria autonoma manifestazione di volontà in tal senso). Come dire che la società semplice è un efficace mezzo per evitare l’ingerenza delle famiglie allargate, poiché lo statuto può prevedere dei limiti all’ingresso in società degli eredi, consentendo che, in caso di decesso del socio, possano subentrare solo gli eredi consanguinei, oppure è possibile prevedere che l’impegno a proseguire la società sussista esclusivamente con riferimento ad alcune categorie di eredi (regole e clausole statutarie da cercare in internet).
Lo statuto sociale potrebbe addirittura prevedere l’inserimento nella compagine societaria di soci d’opera (soggetti di fiducia), i quali in cambio della partecipazione, si potrebbero impegnare a svolgere talune attività nei confronti della società, o ancora che al verificarsi della morte di un socio, il figlio/socio portatore di esigenze particolari, o non ancora autonomo nella gestione del patrimonio di famiglia, dovrà preventivamente ottenere, dai soci d’opera/controllori, il consenso per compiere determinate operazioni (ad esempio il disinvestimento di titoli o la dismissione di immobili) ed i soci a tal scopo preposti, potranno autorizzare dette operazioni esclusivamente al verificarsi di determinate circostanziate ed esigenze, quali, ad esempio, l’acquisto della prima casa o l’avvio di un’attività imprenditoriale.
Tutte cose semplici che non prevedono studio ed approfondimento, ma di cui c'è molta traccia sui social.
A proposito, non ho ancora ben capito su chi gravi l’obbligo di liquidazione della quota (se gravi sulla società o sui singoli soci), ma la risposta la potrete trovare nella giurisprudenza (sentenza a Sezioni Unite del 26 aprile 2000, n. 291).
Come potete ben vedere è tutto semplice e tutto lo si può trovare in rete, se poi servissero spiegazioni ci siamo noi poveri fessi che passiamo la vita a studiare ed approfondire quando basterebbe avere una connessione internet.
Ma andiamo avanti e identifichiamo gli elementi negativi
La società semplice in quanto società di persone, determina una responsabilità dei soci, in caso di incapienza del patrimonio della società e quindi sarebbe opportuno sapere cosa fare in tale ipotesi.
Ma la principale criticità va individuata nel fatto che la società semplice non rappresenta uno schermo protettivo perfetto del patrimonio conferito dal socio, poiché ai sensi dell’art. 2270 c.c., nel caso in cui il socio abbia dei debiti di carattere personale, il creditore particolare del socio può chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota, ovviamente purché gli altri beni personali del socio/debitore non siano insufficienti a soddisfare i suoi crediti. Ma questo sui social non c'è scritto.
In sostanza nel caso in cui il creditore chiedesse la liquidazione della quota, il socio debitore può di fatto essere escluso dalla compagine sociale, limite che, come detto, non si rinviene nell’ambito della società in nome collettivo o in accomandita semplice, (il creditore particolare del socio di una società di persone commerciale non può chiedere la liquidazione della quota ed inoltre le quote delle società di persone non possono essere oggetto di esecuzione forzata durante la vita della società).
Tornando alla società semplice, occorre distinguere l’ipotesi della società semplice (o della società in nome collettivo irregolare) dall'ipotesi di società in nome collettivo e di società in accomandita semplice posto che, mentre è possibile ex art. 2270 comma 2 c.c. per il creditore del socio chiedere la liquidazione della quota sociale del debitore nel caso di beni insufficienti a soddisfare la sua presa creditoria nelle prime due ipotesi, di tanto è fatto divieto dall'art. 2305 c.c., richiamato dall'art. 2315 c.c. nella sas(anche questo troverete in rete).
Senza volerla fare particolarmente lunga con tutti questi articoli e norme che regolano il funzionamento della società e la eventuale esecuzione forzata della quota sociale di socio di società di persone, da parte del suo creditore particolare, mi limito a ricordarvi che la quota è considerata bene mobile, secondo la definizione residuale di cui all'art. 812 c.c., in quanto suscettibile di formare oggetto di diritti a mente di quanto previsto dall'art. 810 c.c., insomma, alla quota fanno parte una serie di diritti ed obblighi nei quali si compendia lo status di socio e che impediscono di considerare la quota quale puro e semplice diritto di credito, ma qui andiamo nel difficile e nell'opinabile, onde per cui vi rimando alla lettura di internet e dei siti specializzati, dicendovi solo che sembrerebbe, dunque, che la quota di società di persone possa essere oggetto di esecuzione forzata, pur con la limitazione alla quota liberamente trasferibile (e pur condizionata al mancato esercizio del diritto di prelazione eventualmente previsto nello statuto).
Resta, tuttavia, da verificare l'aspetto procedurale, ossia le modalità con cui possa eseguirsi il pignoramento, ricordandovi solo che se è lo stesso atto costitutivo a consentire la libera trasferibilità delle quote, ci troveremmo nell'ipotesi di una mera attuazione di una delle clausole inserite nel predetto atto e non di una sua modifica da cui derivano le prescritte conseguenze.
Nella seconda puntata, spero domani, proseguiremo con l'analisi delle bufale propanate in rete ed analizzeremo le altre criticità della società semplice soprattutto per i risvolti fiscali, ricordandovi però che se sapete quanto costa un professionista, non potete sapere quanto potrebbe costare non rivolgersi  allo stesso.

 
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