SANZIONI BLACK LIST: ERRORE MERAMENTE FORMALE, RAVVEDIBILE (ASSENZA DELL'ELEMENTO PSICOLOGICO)
16 FEB 2022
La Commissione tributaria regionale delle marche con lasentenza n. 129/2022del 01.02.2022, con adeguata e completa motivazione, su tuttti i punti eccepiti, ha confermato la sentenza del giudice di prime cure ribadendo che l’errore commesso dal contribuente è soltanto formale e non ha causato all'Erario il benché minimo danno ed il benché minimo pericolo, aggiungendo poi che "... le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni”.
I giudici hanno così confermato la non applicabilità di sanzioni ogni volta in cui vi sia il difetto assoluto dell’elemento soggettivo.