RISTRETTA BASE AZIONARIA SENZA RIBALTAMENTO AI SOCI
23 GIU 2018
Torniamo ad occuparci delle società a ristretta base azionaria per segnalarvi una interessantissima sentenza della illuminata Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, che ancora una volta pone alla nostra attenzione un pregievole ragionamento meritevole di segnalazione .
La Commissione tributaria provinciale di Reggio Emiliaconlasentenza 63/2/18 dell' 11 maggio 2018, ha stabilito che i costi ritenuti indeducibili, nella società a ristretta base azionaria, non fanno presumere un maggior reddito distribuito ai soci.
Secondo i Giudici, a differenza di quanto accade con i ricavi, l’amministrazione finanziaria non può applicare alcun automatismo, bensì deve provare che i fondi connessi alle fatture fittizie siano stati materialmente erogati ai soci.
Com'è noto, in presenza di società a ristretta base azionaria, la giurisprudenza di legittimità ritiene che esista una presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci, utile extracontabile che però non può derivare dai minori costi deducibili che, di per sé, non creano provvista finanziaria.
Nel caso analizzato, il collegio di Reggio Emilia non ha potuto quindi far altro che annullare gli atti impugnati perchè l'ufficio faceva discendere un maggior utile extracontabile da costi indeducibili correlati a fatture passive contabilizzate in capo alla società, a fronte operazioni inesistentie non sulla base di maggiori ricavi in nero.