NULLA LA POLIZZA HANSARD IN ASSENZA DI CONTRATTO QUADRO
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NULLA LA POLIZZA HANSARD IN ASSENZA DI CONTRATTO QUADRO

NULLA LA POLIZZA HANSARD IN ASSENZA DI CONTRATTO QUADRO

4 DIC 2023
La Corte d’Appello di Ancona con la sentenza n. 1717/2023 si è pronunciata sulla nota vicenda delle polizze Hansard ed in particolare sul dissesto dei prodotti unit-linked denominati Signature Bond Plus.
Nel caso di specie il risparmiatore, assistito dal nostro studio, con ricorso ex art. 702 bis aveva chiamato in causa avanti al Tribunale di Pesaro la compagnia irlandese deducendo che la polizza in questione (stipulata nel 2010) fosse caratterizzata dall’assenza assoluta del rischio demografico tipico delle polizze assicurative, in quanto la performance della compagnia Hansard era slegata dal verificarsi di un evento della vita umana e che quindi, nonostante fosse denominato come polizza assicurativa, era nella sostanza un prodotto di investimento finanziario. Sulla base di tale presupposto chiedeva che venisse dichiarata la nullità della polizza in questione per violazione dell’art. 23 Tuf (assenza del contratto quadro) condannando Hansard Europe Designated Activity Company a restituire ai sensi dell’art. 2033 c.c. il premio versato. Il Tribunale di Pesaro rigettava il ricorso ritenendo Hansard priva di legittimazione passiva in quanto l’attività di intermediazione e, dunque, il collocamento della polizza era avvenuto ad opera di Ibf Italy.
La Corte d’Appello di Ancona ha riformato la sentenza di primo grado mettendo in evidenza come il giudice avesse errato nell’escludere la legittimazione passiva in capo ad Hansard evidenziando che è certamente quest’ultima e non l’intermediario ad aver percepito l’indebito oggettivo.
Entrando nel merito, i giudici di secondo grado, hanno confermato la natura finanziaria della polizza “index linked” in quanto “appare preponderante il rischio accollato all’assicurato, vista la possibilità di perdere l’intero capitale investito e in considerazione del fatto che il grado di rischio della polizza veniva definito nella scheda di sintesi pari a “medio-alto”, ricadendo pertanto sul contraente il rischio della insolvenza della società emittente”. Chiarita la natura della polizza come strumento finanziario e come tale assoggettabile alla disciplina del Tuf, il Collegio ha ritenuto di annullare l’operazione negoziale ai sensi dell’art. 23 del Tuf condannando Hansard alla restituzione del premio maggiorato degli interessi.         

 
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