LA NULLITA' DELLE CARTELLE NOTIFICATE A MEZZO PEC
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
LA NULLITA' DELLE CARTELLE NOTIFICATE A MEZZO PEC

LA NULLITA' DELLE CARTELLE NOTIFICATE A MEZZO PEC

10 MAR 2017

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma con la sentenza  n. 1715 del 26/01/2017, ha stabilito che in caso di contestazione del contribuente, l'agente della riscossione deve produrre in giudizio sia la ricevuta di accettazione che quella di avvenuta consegna della cartella, quali documenti necessari per provare la corretta avvenuta notificazione.
Infatti, ai sensi dell’art. 26 comma 2 del DPR 602/73, la notifica della cartella può essere correttamente eseguita anche con le modalità di cui al DPR 68/2015, a mezzo posta elettronica certificata indirizzata al destinatario risultante dall’indice nazionale (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell’INI-PEC, all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta ed in tali casi, si applicano le disposizioni di cui all’art. 60 del DPR 600/1973.
I giudici romani hanno così ricordato che la notificazione a mezzo PEC si concretizza con

  • l'invio telematico del messaggio con allegato l'atto da notificare, cui consegue, ex artt. 3 e 6, dpr n. 68/2005, la consegna dello stesso al proprio gestore del servizio Pec, il quale rilascerà la ricevuta di accettazione, unico documento comprovante l'avvenuta spedizione del provvedimento, assumendo il medesimo valore probatorio proprio della ricevuta di spedizione nelle notifiche a mezzo posta;
  • la trasmissione del messaggio al destinatario, cui consegue, in caso di esito positivo, l'invio al notificante di una ricevuta di avvenuta consegna, unico documento idoneo a certificare la data e l'ora esatta di avvenuto recapito, nonché ad assicurare l'integrità della trasmissione, il tutto con valore legale garantito dall'apposizione della firma digitale, ex art. 24, dlgs n. 82/2005, purché sulla base di apposito certificato qualificato in corso di validità.
Da quanto sopra consegue che le mere stampe cartacee delle ricevute, qualora sprovviste dell' attestazione di conformità apposta da pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell'art. 23, dlgs n. 82/2005, sono prive della valenza probatoria, perciò valutabili alla stregua di "semplici fogli di carta dei quali non è possibile in alcun modo riconoscere l'origine", in quanto le stesse "ben potrebbero esser artatamente create attraverso programmi di redazione di testo oppure di fotoritocco".
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano con la sentenza 1023/01/17 ha inoltre stabilito che non è valida la notificazione a mezzo PEC se avviene tramite messaggio di posta elettronica certificata contenente il file della cartella con estensione “.pdf” anziché “.p7m”, atteso che soltanto quest’ultima garantisce, l’integrità e immodificabilità del documento informatico e l’identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità dell’atto.
I giudici hanno così ricordato che il sistema di trasmissione della posta elettronica certificata prevede una ricevuta telematica di consegna della comunicazione che ha lo stesso valore legale della ricevuta di ritorno della raccomandata postale e che oggetto della notificazione è il “documento informatico” richiamato dall’art. 20 comma 1 del DLgs. 82/2005, documento trasmissibile con strumenti telematici conformi alle regole dell’art. 71 dello stesso decreto che ricordiamo che al successivo comma 1-bis del citato art. 20, prevede che è l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta, requisito liberamente valutabile in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.
Orbene, i giudici, richiamando l’art. 26, comma 2 del DPR 602/1973, hanno così fatto rilevare che con la posta elettronica certificata si notifica il documento informatico legalmente riproducente quello cartaceo da notificare e che in base agli artt. 20, comma 2 e 71 del DLgs. 82/2005, la notificazione per posta elettronica certificata della cartella di pagamento deve avvenire  in estensione “.p7m”, sicchè in assenza della citata estensione del file, la notificazione della cartella non è valida, con illegittimità derivata della stessa cartella.
Detto orientamento risulta confermato anche dalla Commissione Tributaria di Savona che, con la sentenza n. 100 del 10 febbraio 2017, ha annullato la cartella di pagamento impugnata sulla base del fatto che il relativo file notificato tramite PEC era privo di firma digitale e non rispondeva a “criteri di univocità ed immodificabilità”.
Dura lex sed lex.
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