CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
LE TRASFERTE ALL'ESTERO DEL LAVORATORE NON RESIDENTE NON SONO TASSATE IN ITALIA

LE TRASFERTE ALL'ESTERO DEL LAVORATORE NON RESIDENTE NON SONO TASSATE IN ITALIA

27 SET 2023
Con la sentenza n. 27292 la Corte di Cassazione si è pronunciata sull'interpretazione delle regole convenzionali di tassazione dei redditi di lavoro dipendente prestato da un lavoratore non residente.
Nel caso di specie, un lavoratore residente in Germania che aveva reso prestazioni di lavoro dipendente in Italia per un datore di lavoro italiano il cui contratto prevedeva trasferte all'estero, aveva richiesto il rimborso dell'irpef e relative addizionali con riferimento alla parte lavorativa dipendente concretamente svolta all'estero. Il ricorso era stato rigettato sia in primo che in secondo grado in quanto i giudici ritenevano che sulla base del combinato disposto dell'art. 23 comma 2 dpr 917/86 e dell'art. 15 della Convenzione Italia- Germania contro le doppie imposizioni, le prestazioni lavorative erano state correttamente assoggettate in Italia, in quanto svolte prevalentemente in Italia alle dipendenze di un datore residente in territorio nazionale. Secondo i giudici di appello, anche se in alcuni casi le prestazioni si concretizzavano in trasferte all'estero, queste dovevano considerarsi prestazioni accessorie e prive di autonomia rispetto all'unitario rapporto di lavoro. La Suprema Corte ritiene errata tale interpretazione affermando che “nel Commentario all'art. 15 del Modello OCSE (il cui testo è conforme alla Convezione Italia-Germania) per individuare lo Stato contraente in cui si considera effettivamente svolta la prestazione lavorativa bisogna avere riguardo al luogo dove il lavoratore dipendente è fisicamente presente quando esercita l'attività per cui è remunerato.”
Secondo i giudici di legittimità, il riferimento alla "territorialità" della prestazione di cui all'art. 23 Tuir, perderebbe dì significato se il requisito territoriale fosse fatto discendere (come ha fatto la C.t.r. nel caso di specie) dalla residenza del datore di lavoro o da una non meglio precisata "prevalenza" del luogo di svolgimento delle prestazioni, concetto estraneo al dettato convenzionale.
In conclusione, la società italiana non avrebbe dovuto operare le ritenute sulla porzione di reddito prodotto all'estero, la quale va individuata avendo riguardo al rapporto tra i giorni lavorativi prestati all'estero e il periodo totale di assunzione.



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