INFORMAZIONI TARIFFARIE VINCOLANTI
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
INFORMAZIONI TARIFFARIE VINCOLANTI

INFORMAZIONI TARIFFARIE VINCOLANTI

20 LUG 2023
Uno degli aspetti principali dei flussi commerciali che interessano paesi extra-Ue è senza dubbio la classificazione della merce (oltre all'origine e al valore della merce), mediate la quale viene associato al prodotto un codice doganale dal quale è possibile determinare il valore dei dazi applicabili, l'origine doganale del prodotto, ma soprattutto è possibile conoscere eventuali formalità o restrizioni associate alla merce.
Come noto, infatti, una errata classificazione delle merci può comportare oneri in capo all'operatore in termini di mancato risparmio e, in caso di rilevazione di errori durante la procedura di accertamento, di sanzioni amministrative.
Per avere certezza in ordine alla classificazione doganale dei propri prodotti e, pertanto, conoscere le formalità doganali connesse in importazione e in esportazione relativamente a un determinato bene, nonché allo scopo di prevenire possibili contestazioni da parte dell'Agenzia delle dogane, gli operatori economici possono chiedere un parere vincolante all'Amministrazione doganale, attraverso l'istituto dell'Informazione tariffaria vincolante (ITV, artt. 33 e ss del CDU e artt. 16 e ss. del RE).
La decisione ITV è vincolante sia per le autorità doganali che l'hanno emessa, nei confronti del richiedente, sia per tutte le amministrazioni doganali dei Paesi membri, ma soltanto per le merci per le quali le formalità doganali sono espletate dopo la data a decorrere dalla quale l'ITV ha efficacia.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto valenza probatoria a una informazione vincolante rilasciata successivamente alle importazioni contestate, in casi in cui è stata dimostrata l'identità dei beni oggetto di verifica (Cass. 19.4.2019 n. 11052 e Cass. 18.9.2020 n. 19452).
La decisione è altresì vincolante per l'operatore economico, il quale, ricevuta l'ITV, non può discostarsi dalla voce doganale attribuita al bene esaminato.
Una volta presentata la domanda, l'autorità doganale ha 120 giorni per rilasciare l'Informazione, che ha una validità di 3 anni, decorrenti dalla data in cui ha efficacia, ossia da quando è stata notificata al titolare e pubblicata nella banca dati unionale EBTI (European Binding Tariff Information). Trascorso il termine di validità ordinario (3 anni) è possibile richiedere il rinnovo di una ITV che consiste  nel rilascio di una nuova ITV, dotata di proprio numero di riferimento, avente ad oggetto la medesima merce ed intestata allo stesso titolare di una ITV che è ancora in corso di validità al momento della presentazione della domanda di rinnovo.
L'Ufficio procede ad una completa istruttoria per valutare, tra l'altro, eventuali variazioni del prodotto nonché le possibili modifiche intervenute sulla NC, attività che richiede i medesimi tempi previsti per un rilascio ex-novo.
 
 
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