La Ctr della Lombardia con sentenza n. 572/2019 ha confermato la decisione dei giudici di primo grado che avevano dichiarato
la nullità dell’avviso di accertamento con cui il Fisco rettificava, nell’ambito della
cessione di un complesso aziendale da parte di una società in fallimento, il valore del bene trasferito ai fini dell’imposta di registro, ritenendo necessario a tal fine
fare riferimento al valore del bene e non a quello di aggiudicazione. La Ctr accoglie la tesi del contribuente il quale riteneva che ai sensi dell’art. 44 del Dpr 131/1986
doveva farsi riferimento al prezzo di aggiudicazione in quanto la vendita era avvenuta tramite una procedura competitiva e non a trattativa privata. Nel caso in esame, affermano i giudici, "
il trasferimento è sì avvenuto con le forme proprie di una vendita privata (atto notarile), ma come formalizzazione di un procedimento che ha portato alla determinazione del prezzo attraverso il pubblico incanto.
Infatti, la parte venditrice era una società in fallimento in persona del curatore fallimentare e la vendita è avvenuta ai sensi dell’articolo 107 della legge fallimentare". Tale norma, prosegue l’organo giudicante, "
esige che la vendita avvenga dopo averla adeguatamente pubblicizzata e tramite procedure di individuazione del compratore di tipo competitivo, escludendo perciò la trattativa privata". Devono, così, ritenersi soddisfatti i presupposti per l’applicazione dell’art. 44 del dpr 131/1986 essendosi verificata nel caso in esame:
- la pubblicizzazione della vendita
- l’esame delle offerte
- l’aggiudicazione dopo il pubblico incanto con l’approvazione del comitato dei creditori
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