DETRAIBILE L'IVA SUGLI IMMOBILI ABITATIVI DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO
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DETRAIBILE L'IVA SUGLI IMMOBILI ABITATIVI DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO

DETRAIBILE L'IVA SUGLI IMMOBILI ABITATIVI DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO

25 MAG 2023
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13309 del 15.05.2023 ha stabilito che l''IVA relativa alla costruzione di un fabbricato rurale ad uso abitativo, destinato ad ospitare i dipendenti dell'imprenditore agricolo, è detraibile da parte del medesimo imprenditore agricolo.
Infatti, il fabbricato, seppur accatastato come abitazione nella categoria A (eccetto A/10), rientra, agli effetti fiscali, tra quelli strumentali ai sensi dell'art. 9 co. 3-bis del DL 557/93; pertanto, perde la qualifica di fabbricato abitativo e l'IVA relativa alla sua costruzione è interamente detraibile. 
In tali casi, non trova applicazione la limitazione del diritto alla detrazione prevista dall'art. 19-bis1 del DPR 633/72, secondo il quale l'IVA relativa all'acquisto di fabbricati o porzione di fabbricati, a destinazione abitativa, nonché quella relativa alla locazione, manutenzione, recupero o gestione degli stessi è indetraibile. 
Ai fini dell'individuazione dei fabbricati abitativi e strumentali occorre far riferimento non soltanto alla classificazione catastale ma anche alle norme speciali aventi valenza fiscale.
 
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