CONTRADDITTORIO OBBLIGATORIO PER I CONTROLLI A TAVOLINO
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

CONTRADDITTORIO OBBLIGATORIO PER I CONTROLLI A TAVOLINO

06 FEB 2017

La Commissione tributaria regionale di Milano con la sentenza n. 2 del 3 gennaio 2017 ha riconosciuto l'obbligo del contraddittorio preventivo nei controlli a tavolino. 
Il contribuente, deve essere messo nelle condizioni di poter fornire preventivamente i chiarimenti e di esporre le motivazioni che giustificano la sua condotta. 
L'art. 12 della L. 212/2000 stabilisce infatti che: «Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro 60 giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza».
Le sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 18184 del 29 luglio 2013 avevano sancito l'illegittimità degli atti impositivi per il mancato rispetto del citato terminee nella fattispecie esaminata dai Giudici meneghini, l'ufficio dopo aver richiesto la documentazione con il questionario, aveva notificato un avviso di accertamento, senza garantire il rispetto dei termini di cui al citato articolo 12, violando così il principio del contraddittorio posto a garanzia e tutela del contribuente quale elemento essenziale e imprescindibile ai fini della regolarità della condotta dell'amministrazione.
Secondo i Giudici il principio del contraddittorio endoprocedimentale rileva sia in presenza di contestazione elusive che nel caso degli accertamenti a tavolino, facendo rilevare che non possono essere condivise le conclusioni della Suprema Corte contenute nella sentenza n. 24823 del 2015 (applicabile ai soli tributi armonizzati), escludendone l'applicabilità agli accertamenti a tavolino.
A parere degli stessi e segnatamente in presenza di «accertamenti a tavolino», l'ufficio è tenuto a emettere un verbale al fine di consentire al contribuente di replicarvi fornendo quegli elementi che potrebbero indurre l'Ufficio a valutare diversamente la posizione del contribuente.
La sentenza si inserisce nel solco delle recenti decisioni della CTR di Milano che già nelle sentenze nn. 4403/15 e n. 5383/15 avevano riconosciuto la generale applicabilità del contraddittorio preventivo.

 
VEDI TUTTE
VUOI UNA NOSTRA
CONSULENZA?
dominiciassociati it contraddittorio-obbligatorio-per-i-controlli-a-tavolino 007Via Marecchiese, 314/D 47922 Rimini (Rn) |
Tel. +39 0541/388003 Fax +39 0541/1833731
P.Iva 02647080403 Privacy & Cookie Policy - Preferenze Cookie
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Credits TITANKA! Spa