CONCORDATO SEMPLIFICATO: IL TRASFERIMENTO DI SEDE NELL'ANNO ANTECEDENTE LA DOMANDA NON RILEVA
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CONCORDATO SEMPLIFICATO: IL TRASFERIMENTO DI SEDE NELL'ANNO ANTECEDENTE LA DOMANDA NON RILEVA

CONCORDATO SEMPLIFICATO: IL TRASFERIMENTO DI SEDE NELL'ANNO ANTECEDENTE LA DOMANDA NON RILEVA

14 APR 2023
La Corte di Cassazione 12.4.2023 n. 9730 ha chiarito che il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio rientra tra le procedure concorsuali e, per tale istituto, trova applicazione la regola secondo cui il trasferimento della sede principale, o del centro degli interessi principali del debitore, non rileva ai fini della competenza, se intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda, come previsto, sotto il vigore del DL 118/2021, dall'art. 161 co. 1 del RD 267/42 applicabile in via analogica e, dal 15.7.2022, dall'art. 28 del DLgs. 14/2019.
Il concordato semplificato presenta alcune peculiarità rispetto al concordato preventivo, ma rientra nell'alveo delle procedure concorsuali.
La presunzione assoluta (art. 161 co. 1 del RD 267/42) che, in caso di concordato preventivo, lo spostamento di sede nell'anno anteriore alla domanda abbia avuto luogo al solo fine di determinare la scelta del foro al quale sottoporre la procedura, con sottrazione al giudice naturale, è estensibile al concordato semplificato.
La medesima regola, peraltro, è stata generalizzata nel Codice della crisi per tutte le procedure concorsuali con l'art. 28 del DLgs. 14/2019.
La linea di continuità tra il DL 118/2021 ed il DLgs. 14/2019 consente di applicare in via analogica l'art. 161 del RD 267/42 al concordato semplificato di cui al DL 118/2021 giungendo alle medesime conclusioni che si otterrebbero qualora fosse applicata la disciplina del Codice della crisi.
 
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