CHIROPRATICI SENZA IVA SE CON FORMAZIONE ADEGUATA
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CHIROPRATICI SENZA IVA SE CON FORMAZIONE ADEGUATA

05 OTT. 2020

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 21108/2020 è tornata ad occuparsi dell’esenzione IVA delle prestazioni effettuate dai chiropratici, stabilendo che per godere dell'esenzione dall'imposta occorre che la prestazione garantisca un livello sufficiente di qualità e che il prestatore sia munito di formazione adeguata effettuata in istituti d’insegnamento riconosciuti dallo Stato.
Con il principio appena enunciato la Suprema Corte si è allineata alla giurisprudenza UE discostandosi dai suoi precedenti che invece avevano negato l'esenzione per il fatto che tali prestazioni, non possono essere comprese tra quelle sanitarie (Cassazione nn. 8145/2019 e 22814/2014), orientamento pure condiviso dalla Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 197/2009.
Gli ermellini hanno così ribadito che l'esenzione delle prestazioni mediche dall'IVA è subordinata all'esercizio di prestazioni sanitarie soggette a vigilanza, così come previsto dall’art. 132, par. 1, lett. c) della direttiva 2006/112/Ce), prestazioni dirette alla diagnosi, alla cura e, nella misura possibile, alla guarigione di malattie o di problemi di salute (Corte di Giustizia Ue causa  C-700/17) effettuate nell’ambito delle professioni mediche e paramediche, come definite dal Paese UE.
Invero la questione dell'esenzione IVA dei chiropratici era stata già affrontata dalla Corte Europea nella causa C-597/17 ove i giudici avevano riconosciuto detta esenzione anche alle prestazioni rese dai chiropratici, riconoscendo la possibilità che anche i soggetti non regolamentati possano disporre delle qualifiche necessarie per garantire cure di livello qualitativo sufficiente a essere considerate simili a quelle proposte dagli appartenenti a tale categoria.
In sostanza per il riconoscimento dell'esenzione IVA occorre che le prestazioni rese siano di natura sanitaria con formazione ottenuta in istituti d’insegnamento riconosciuti dallo Stato e l’attività prestata sia qualitativamente sufficiente a offrire la cura della persona.

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