BANCAROTTA PER COMPENSO NON DELIBERATO
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BANCAROTTA PER COMPENSO NON DELIBERATO

11 OTT 2021
La Corte di Cassazione, nella sentenza 2.9.2021 n. 32732, ha stabilito che, ai fini della corretta qualificazione penale (come bancarotta fraudolenta per distrazione o come bancarotta preferenziale) della condotta dell'amministratore che si appropri di somme della società poi fallita invocandone la natura di compensi, occorre considerare come dal rapporto di "immedesimazione organica" che lo lega alla società non discenda automaticamente il diritto al compenso per l'attività gestoria, che deve essere previsto e determinato dai soci (e, nel caso di società di capitali, dall'assemblea sociale).
Di conseguenza, in presenza di prelievi privi "ex ante" di un valido titolo giuridico e rimasti privi di giustificazione causale, la condotta è da ricondurre nell'alveo della (più grave) fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione. Ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta preferenziale è necessario che il pagamento estingua un debito effettivo, della cui esistenza l'amministratore è onerato di fornire la prova, in difetto della quale ricorre un'ipotesi di distrazione dei beni e non di diseguale trattamento dei creditori.
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