VOLUNTARY DISCLOSURE: L'eliminazione delle cause ostative da Torre d’avorio
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
VOLUNTARY DISCLOSURE: L'eliminazione delle cause ostative da Torre d’avorio

VOLUNTARY DISCLOSURE: L'eliminazione delle cause ostative da Torre d’avorio

02 NOV 2016
La riapertura della nuova Voluntary disclosure precede una campagna di persuasione dei contribuenti per lo più fondata sugli accordi e convenzioni internazionali.
Per quanto riguarda la Repubblica di San Marino tale campagna è stata corroborata dall’operazione denominata "Torre d’Avorio" o meglio da una operazione di massa, da qualcuno catalogata come una vera e propria "fisching expedition", gestita dalla Guardia di Finanza verso quei soggetti che hanno detenuto o detengono attività finanziarie, non dichiarate, al di fuori del territorio dello stato.
Detta operazione "di massa" per lo più si è conclusa con la contestazione della mancata dichiarazione delle attività finanziarie (omissione del quadro RW) e con la mancata dichiarazione dei redditi da esse prodotti (per lo più redditi di capitale).
La riapertura della nuova Voluntary disclosure è apparsa da subito come una vera e propria panacea per chi ha subito o sta subendo l’azione conseguente all’operazione Torre d’Avorio, panacea però smentita dalle dichiarazioni di chi si approccia alla Voluntary disclosure con un atteggiamento superficiale e parziale.
Mi riferisco a quanti facciano un inconferente e generico richiamo all’operatività delle cause ostative, che seppure esistenti ed operanti, devono trovare il limite in quegli elementi indicati dall’amministrazione finanziaria nella Circolare n. 10/E del 13 marzo 2015. 
Infatti, se è vero che la norma preclude l’accesso alla procedura a quei soggetti che abbiano avuto formale conoscenza di inizio di accessi, ispezioni o verifiche, di altre attività amministrative di accertamento, o che risultino indagati o imputati in procedimenti penali relativi a violazione di norme tributarie riconducibili alla materia evasa, oggetto di collaborazione volontaria, è altrettanto vero che le cause ostative vanno riferite al singolo periodo d’imposta accertato e devono essere limitate esclusivamente ai beni ed agli attivi per i quali è avvenuta la contestazione, "in mancanza di specifiche indicazioni da parte del legislatore, tenuto anche conto che le attività istruttorie di controllo sono riconducibili ad una singola annualità accertabile, si ritiene che l’effetto preclusivo riguardi soltanto le annualità interessate dall’avvio di tali attività di accertamento amministrativo. Le altre annualità, pertanto, potranno essere oggetto della procedura di collaborazione volontaria anche se riguardano la medesima fattispecie oggetto di controllo".
Le cause ostative operano insomma in riferimento alla singola procedura, il che vuol dire che se riguarda somme evase in Italia non si ripercuote sulla possibilità di accedere alla procedura internazionale e viceversa.
Inoltre ricordiamo che la presenza delle cause ostative inibisce l’accesso alla procedura solo in riferimento all’imposta oggetto di attenzione da parte dell’Amministrazione finanziaria ed al singolo periodo preso in esame, restando ferma la possibilità di regolarizzare gli altri tributi o per la medesima imposta, relativamente agli altri periodi.
Ricordiamo poi che il contribuente che abbia avuto formale conoscenza delle suddette attività accertative potrà comunque avvalersi della Voluntary disclosure anche per gli anni cui si riferiscono tali attività, qualora queste si siano concluse con un atto impositivo che sia stato definito, o con l’archiviazione nella fase istruttoria, a condizione che la data ad essi relativa sia anteriore a quella in cui si presenta la domanda per accedere alla procedura.
Dette cause ostative potranno altresì essere eliminate attraverso il ravvedimento operoso degli altri strumenti definitori della pretesa tributaria reperibili nel D.lgs. 218/97, il che ci porta a concludere che fino a quando non sarà stato notificato l’avviso di accertamento, afferente alle contestazioni relative alle attività all’estero, si potrà beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso per eleminare le cause ostative e quindi per consentire al contribuente di poter aderire alla procedura di collaborazione volontaria.
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