VOLUNTARY DISCLOSURE: ANCHE PER GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA' ???
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
VOLUNTARY DISCLOSURE: ANCHE PER GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA' ???

VOLUNTARY DISCLOSURE: ANCHE PER GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA' ???

08 AGO 2015
Con l’avvicinarsi della scadenza del termine per la presentazione dell’istanza per la Voluntary disclosure, l’Agenzia delle Entrate fornisce qualche chiarimento tramite la C.M. N. 27/E DEL 16.07.2015, ribadendo che non sono tenuti alla compilazione del quadro RW gli amministratori di società che hanno il potere di firma sui conti correnti esteri, per il fatto che di detti conti si ha evidenza nelle scritture contabili.
Ricordiamo invece che risulta soggetto a tali obblighi (di monitoraggio) il procuratore, nel caso di un rapporto di natura extracontabile riferibile a una società di capitali, ove lo stesso non figuri in tutto o in parte nelle scritture contabili obbligatorie, rimanendo così quest’ultimo soggetto a presentare l’istanza per la voluntary internazionale.
Nella citata circolare viene così confermato l’orientamento già espresso dall’Agenzia con la C.M. 23.12.2013, n. 38/E e dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 26848 del 9.10.2014), secondo cui gli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’art. 4, D.L. 167/1990 scattano in capo non solo all’intestatario formale ed al beneficiario effettivo delle attività finanziarie o patrimoniali detenute all’estero, ma anche in capo a «colui che, all’estero, abbia la disponibilità di fatto di somme di denaro non proprie, con il compito fiduciario di movimentarle a beneficio dell’effettivo titolare, atteso che, tenuto conto della “ratio” della previsione, rileva una nozione onnicomprensiva di detenzione, che include anche le situazioni di detenzione nell’interesse altrui».
Ricordiamo quindi che in presenza di attività detenute all’estero cointestate o nella disponibilità di più soggetti, l’istanza di accesso alla procedura va presentata autonomamente da ciascun interessato «per la quota parte di propria competenza» e produce effetto solo nei confronti del richiedente.
Pertanto, «ciascuno dei soggetti ai quali sia riconducibile la disponibilità delle medesime attività estere (in qualità di detentore, possessore o beneficiario economico effettivo) potrà sanare la propria posizione fiscale, tramite autonoma istanza di adesione», fermo restando l’obbligo di indicare nell’apposita Sezione I dell’istanza, i codici fiscali dei soggetti che presentano un collegamento con l’attività o gli importi oggetto della procedura di collaborazione.
Data la presenza dell'obbligo di monitoraggio, se il soggetto obbligato (delegato) volesse sanare la propria posizione – pur in assenza di redditi esteri da dichiarare, (connessi alle attività non monitorate), potrebbe quindi aderire alla procedura compilando la sezione II del modello di adesione, (le parti III «nuovi investimenti all’estero», IV «valore delle attività finanziarie alla data di emersione» e V «redditi sottratti a tassazione», sono invece riservate ai titolari effettivi delle attività finanziarie detenute all’estero).
Se quest’ultimo non fosse però in grado di produrre l’autorizzazione in favore delle autorità fiscali nazionali (cd. waiver) per mancanza di consenso da parte dell’intestatario del rapporto, povrà fornire idonea documentazione – risultante da atto scritto e controfirmato dall’intermediario estero presso il quale è detenuto il conto – comprovante l’avvenuta rinuncia alla delega ovvero la revoca della stessa da parte dell’intestatario.
Concludiamo la disamina segnalandoVi che secondo un non condivisibile e recentissimo orientamento della Corte di legittimità (Corte di Cassazione sentenza 16404 depositata il 05.08.2015), sarebbe tenuto alla compilazione del quadro RW anche chi agisce in nome e per conto della società che ha i conti all’estero, ovvero l'amministratore che ha disponibilità delle somme non a titolo personale, ma nell’interesse esclusivo di una società
Secondo tale orientamento, l’indicazione delle attività estere non riguarda solo l’intestatario formale e il beneficiario effettivo, ma anche chi ne ha avuto la disponibilità di fatto, interpretazione che attribuisce al termine “detenzione” un significato onnicomprensivo poiché, secondo gli ermellini, anche quando è nell’interesse altrui, costituisce un idoneo strumento di occultamento e quindi di sottrazione al controllo degli investimenti o attività estere. 
VEDI TUTTE
VUOI UNA NOSTRA
CONSULENZA?
dominiciassociati it voluntary-disclosure-anche-per-gli-amministratori-di-societa 007Via Marecchiese, 314/D 47922 Rimini (Rn) |
Tel. +39 0541/388003 Fax +39 0541/1833731
P.Iva 02647080403 Privacy & Cookie Policy - Preferenze Cookie
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Credits TITANKA! Spa