Con l’avvicinarsi della scadenza del termine per la presentazione dell’istanza per la
Voluntary disclosure, l’Agenzia delle Entrate fornisce
qualche chiarimento tramite la
C.M. N. 27/E DEL 16.07.2015, ribadendo che
non sono tenuti alla compilazione del quadro RW gli amministratori di società che hanno il potere di firma sui conti correnti esteri, per il fatto che di detti conti si ha evidenza nelle scritture contabili.
Ricordiamo invece che
risulta soggetto a tali obblighi (di monitoraggio)
il procuratore, nel caso di un rapporto di natura extracontabile riferibile a una società di capitali, ove lo stesso non figuri in tutto o in parte nelle scritture contabili obbligatorie, rimanendo così quest’ultimo soggetto a presentare l’istanza per la voluntary internazionale.
Nella citata circolare viene così confermato l’orientamento già espresso dall’Agenzia con la C.M. 23.12.2013, n. 38/E e dalla giurisprudenza di legittimità
(Cassazione n. 26848 del 9.10.2014), secondo cui gli obblighi di
monitoraggio fiscale di cui all’
art. 4, D.L. 167/1990 scattano in capo non solo all’intestatario formale ed al beneficiario effettivo delle attività finanziarie o patrimoniali detenute all’estero,
ma anche in capo a «colui che, all’estero, abbia la disponibilità di fatto di somme di denaro non proprie, con il compito fiduciario di movimentarle a beneficio dell’effettivo titolare, atteso che, tenuto conto della “ratio” della previsione, rileva una nozione onnicomprensiva di detenzione, che include anche le situazioni di detenzione nell’interesse altrui».
Ricordiamo quindi che in presenza di
attività detenute all’
estero cointestate o nella disponibilità di più soggetti, l’istanza di accesso alla procedura va presentata
autonomamente da
ciascun interessato «
per la quota parte di propria competenza» e produce effetto solo nei confronti del richiedente.
Pertanto, «
ciascuno dei soggetti ai quali sia riconducibile la disponibilità delle medesime attività estere (in qualità di detentore, possessore o beneficiario economico effettivo) potrà sanare la propria posizione fiscale, tramite autonoma istanza di adesione», fermo restando l’obbligo di indicare nell’apposita Sezione I dell’istanza, i
codici fiscali dei soggetti che presentano un collegamento con l’attività o gli
importi oggetto della
procedura di
collaborazione.
Data la presenza dell'obbligo di monitoraggio, se il soggetto obbligato (delegato) volesse sanare la propria posizione – pur in assenza di
redditi esteri da dichiarare, (connessi alle attività non monitorate), potrebbe quindi aderire alla procedura compilando la sezione II del
modello di
adesione, (le parti III «nuovi investimenti all’estero», IV «valore delle attività finanziarie alla data di emersione» e V «redditi sottratti a tassazione», sono invece riservate ai titolari effettivi delle attività finanziarie detenute all’estero).
Se quest’ultimo non fosse però in grado di produrre l’autorizzazione in favore delle autorità fiscali nazionali (cd. waiver) per mancanza di consenso da parte dell’intestatario del rapporto, povrà fornire idonea documentazione – risultante da atto scritto e controfirmato dall’intermediario estero presso il quale è detenuto il conto – comprovante l’avvenuta rinuncia alla delega ovvero la revoca della stessa da parte dell’intestatario.
Concludiamo la disamina segnalandoVi che secondo un non condivisibile e recentissimo orientamento della Corte di legittimità (
Corte di Cassazione sentenza 16404 depositata il 05.08.2015),
sarebbe tenuto alla compilazione del quadro RW anche chi agisce in nome e per conto della società che ha i conti all’estero, ovvero l'amministratore che ha disponibilità delle somme non a titolo personale, ma nell’interesse esclusivo di una società.
Secondo tale orientamento, l’indicazione delle attività estere non riguarda solo l’intestatario formale e il beneficiario effettivo,
ma anche chi ne ha avuto la disponibilità di fatto, interpretazione che attribuisce al termine “detenzione” un significato onnicomprensivo poiché, secondo gli ermellini, anche quando è nell’interesse altrui, costituisce un idoneo strumento di occultamento e quindi di sottrazione al controllo degli investimenti o attività estere.