Visto di conformità e compensazione dei crediti tributari
04 MAG 2017
A seguito della pubblicazione in G.U. del D.L. n. 50/2017 contenente la c.d. “Manovra correttiva”, è entrata in vigore, a decorrere dal 24/04/2017, la riduzione a Euro 5.000 annui del limiti di utilizzo del credito tributario che richiede il visto di conformità.
Il limite di utilizzo dei crediti tributari (IVA, IRES/IRPEF, IRAP ecc.) in compensazione per il quale è necessario il vistodi conformità è ridotto da euro 15.000 adeuro 5.000 annui.
In caso di utilizzo del credito:
In violazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità;
Con visto di conformità apposto da soggetti non abilitati;
l’Ufficio provvede al recupero del credito utilizzato, maggiorato di interessi, nonché all’irrogazione della relativa sanzione.
E’ stato, inoltre, soppresso il limite annuo (euro 5.000) che obbligava i soggetti IVA all’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) per la compensazione del credito nel mod. F24. In conseguenza a ciò, l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 va effettuato utilizzando i predetti servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate indipendentemente dal loro importo.
Infine, è stato esteso l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline), anche per l’utilizzo dei crediti IRES, IRPEF, addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, IRAP e crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
E’ stato anche previsto il divieto di utilizzare la compensazione in caso di iscrizione a ruolo a seguito del mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute relative all’utilizzo indebito dei crediti da parte del contribuente.
Ci auspichiamo che nel breve termine arrivino da parte dell’Agenzia delle Entrate i dovuti e necessari chiarimenti al riguardo.