CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
Visto di conformità compensazione crediti tributari

Visto di conformità compensazione crediti tributari

26 GIU 2017
La Legge n. 96 del 21 giugno 2017, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 50/2017 (c.d. “Manovra correttiva” di cui al messaggio di Studio n. 10/17 del 04 Maggio 2017), ha confermato, al fine di contrastare le indebite compensazioni dei crediti di ritenute, imposte, IVA e IRAP, la riduzione da 15.000 a 5.000 euro del limite oltre il quale, per poter compensare i suddetti crediti nel Mod. F24, è obbligatoria l’apposizione sulla dichiarazione del visto di conformità (o, in alternativa, la firma del collegio sindacale).

Con specifico riferimento ai sostituti d’imposta, si conferma che la modifica in oggetto produce effetti già sul Mod. 770/2017.
È altresì confermato che nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti in violazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, l’Amministrazione finanziaria procederà al relativo recupero comprensivo di interessi e sanzioni.

È confermata la soppressione del limite annuo (euro 5.000) che obbligava i soggetti IVA all’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia (Entratel / Fisconline) per la compensazione del credito IVA nel Mod. F24. Di conseguenza l’utilizzo in compensazione nel Mod. F24 va effettuato utilizzando i predetti servizi telematici dell’Agenzia indipendentemente dal relativo importo. Contestualmente detto obbligo è stato esteso al credito IRES / IRPEF / addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, IRAP nonché ai crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Sul punto si rammenta che l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 68/E del 9 giugno 2017 ha reso noto i codici tributo per i quali sussiste il predetto obbligo di utilizzo dei servizi telematici forniti dalla stessa. 

Con specifico riferimento ai sostituti d’imposta, si ricorda che l’Agenzia ha confermato ufficialmente l’esclusione dell’obbligo di utilizzo dei canali Entratel/Fisconline da parte dei titolari di partita IVA nell’ipotesi in cui sul Mod. F24 vi siano compensazioni del Bonus Renzi (codice tributo 1655) e dei crediti 730 (codici tributo 1631, 3796 e 3797).

Tale ultima conferma permetterà, pertanto, ai datori di lavoro di poter tornare ad utilizzare il proprio home banking , e non più i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia (Entratel / Fisconline) per il pagamento mensile dei Mod. F24 anche in presenza di del Bonus Renzi (codice tributo 1655) e dei crediti 730 (codici tributo 1631, 3796 e 3797). 

 
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