VIOLAZIONE DEL BENEFICIUM EXCUSSIONIS: I SOCI POSSONO IMPUGNARE LA CARTELLA?
11 OTT 2018
I soci di una s.n.c. impugnavano le cartelle di pagamento loro notificate per Iva, Irpef e Irap nella qualità di soci solidalmente responsabili, eccependone la nullità per violazione del beneficium excussionis. La Ctp e la Ctr dell’Emilia Romagna rigettavano il ricorso sostenendo che le cartelle possono essere notificate ai soci nonostante la loro non immediata escutibilità, perché l’invocato beneficium excussionis si può opporre in sede esecutiva. La Corte di Cassazione con sentenza n. 23260 del 2018supera tale orientamento che, come affermato, non tiene conto delle rilevanti specificità che caratterizzano la materia tributaria. La peculiarità del procedimento di riscossione delle imposte, risiede nel fatto che in luogo del titolo esecutivo vi è il ruolo formato dall’ente impositore e in luogo del precetto vi è la cartella di pagamento; se la giurisprudenza non dubita che si possa impugnare l’atto di precetto per far valere il beneficio di preventiva escussione, non vi è motivo per non ammettere l’impugnabilità della cartella per far valere il beneficio in questione. La Suprema Corte rileva un altro importante aspetto, ovvero che il ruolo non è solo un atto proprio ed esclusivo dell’ente impositore, ma si inserisce nella progressione dell’iter amministrativo di imposizione e riscossione, così da precedere ogni attività del Concessionario, della quale costituisce presupposto indefettibile. Da ciò deriva che, l’iscrizione a ruolo avvenuta in violazione del beneficio di preventiva escussione, è illegittima e, tale illegittimità, riguardando il presupposto indefettibile della predisposizione e notificazione della cartella, si riverbera su di essa determinandone un vizio proprio. Per questi motivi i giudici dispongono la nullità delle cartelle notificate ai soci della s.n.c..