VILLE E ABITAZIONI DI LUSSO STRUMENTALI SE RICETTIVE
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25 OTT 2024
Con la sentenza 12.8.2024 n. 22674, la Corte di Cassazione ha riconosciuto che la qualifica di "fabbricato rurale strumentale" dell'immobile utilizzato a scopo ricettivo nell'ambito dell'attività di agriturismo può competere anche ai fabbricati censiti nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile) o A/8 (abitazione in villa).
L'attività di agriturismo svolta dall'imprenditore agricolo rientra tra le attività agricole connesse di cui all'art. 2135 co. 3 c.c. (cfr. anche L. 20.2.2006 n. 96). 
Gli immobili posseduti dall'impresa agricola che esercita l'attività di agriturismo, destinati alla ricezione ed all'ospitalità, si qualificano pertanto quali fabbricati rurali strumentali, ai sensi dell'art. 9 co. 3-bis lett. e) del DL 557/93. 
L'accatastamento in tali categorie, così come la presenza delle caratteristiche degli "immobili di lusso" ex DM 2.8.69, preclude infatti la sola qualifica di "fabbricato rurale ad uso abitativo" ex art. 9 co. 3 del DL 557/93, ma non incide sulla qualifica di "fabbricato rurale strumentale" di cui all'art. 9 co. 3-bis del DL 557/93 (in senso conforme si veda Cass. 15.9.2022 n. 27198).
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