VIETATE LE CESSIONI MULTIPLE DEI CREDITI
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

VIETATE LE CESSIONI MULTIPLE DEI CREDITI

31 gen 2022
La Legge di Bilancio 2022, con riferimento alle detrazioni spettanti in ambio di interventi edilizi e di riqualificazione energetica ha confermato, rispetto quanto già previsto nel 2021, la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo dell’utilizzo diretto del credito in dichiarazione dei redditi.
La stessa norma ha inoltre recepito le disposizioni originariamente previste nel cd “Decreto controlli antifrodi” D.L. 157/2021 richiedendo in caso di sconto in fattura o cessione del credito per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, sia con la detrazione “ordinaria”, sia con la detrazione elevata al 110%,
  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione rilasciato da Dottori Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Responsabili del CAF, ecc…;
  • l’attestazione della congruità delle spese sostenute secondo i prezziari previsti.
Tali adempimenti non sono richiesti nel caso di opere classificate “di edilizia libera” e per interventi di importo complessivo non superiore ad € 10.000, fatta eccezione per gli interventi rientranti nel cd “bonus facciate”.
Con l’art. 28 del D.L. 4/2022 cd “Decreto sostegni – ter” è stata introdotta una limitazione al numero di cessioni che è possibile effettuare per i crediti derivanti dall’opzione dello sconto in fattura o cessione del credito. Nello specifico è stato modificato l’art. 121 del D.L. 34/2020 pertanto nel caso si opti per:
  • lo sconto in fattura, il fornitore al quale è riconosciuto (e ceduto) il credito, lo può utilizzare direttamente in compensazione con il mod. F24 oppure cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Questi ultimi non avranno facoltà di ulteriori cessioni, ma potranno utilizzare il credito unicamente in compensazione mediante F24;
  • la cessione del credito, il cessionario che riceve il credito non avrà facoltà di ulteriori cessioni, ma potrà utilizzare il credito unicamente in compensazione mediante F24.
Al comma 2 dell’art. 28 D.L. 4/2022 è stata inoltre prevista una disciplina di natura transitoria, infatti, i crediti che sono oggetto di cessione o di sconto in fattura prima del 7 febbraio 2022 (entro le ore 23:59 del 6/2/2022) possono essere oggetto di un’ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, non applicando per intero le nuove regole.
Infine, si segnala che l’Agenzia delle Entrate prevede di rilasciare in data 4 febbraio 2022 l’aggiornamento della piattaforma per la cessione dei crediti. Da tale data sarà possibile
  • comunicare le cessioni di interventi di importo complessivo inferiore ad € 10.000 e per i lavori in edilizia libera, senza l’apposizione del visto di conformità;
  • trasmettere le cessioni relative a spese sostenute nell’anno 2022;
  • trasmettere le cessioni relative a spese rientranti nei nuovi bonus, ad esempio bonus barriere architettoniche al 75%.
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