VIETATA L'ESECUZIONE SUI BENI IN FONDO PATRIMONIALE
22 OTT 2015
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 21396 del 10.09.2015 depositata il 21.10.2015 ha stabilito che, secondo l’articolo 170 del Codice civile, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale va ricercato nella relazione tra il fatto generatore dell’obbligazione e i bisogni della famiglia, concludendo cheun debito tributario non può dirsi riferito alla famiglia per il solo fatto che derivi dall’attività professionale o d’impresa, occorrendo quindi preventivamenteaccertare che il debito sia sorto per il soddisfacimento dei bisogni familiari escludendo esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.