VENDITA DI IMMOBILE DA DEMOLIRE: ILLEGITTIMA LA RIQUALIFICAZIONE IN CESSIONE DI TERRENO
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

VENDITA DI IMMOBILE DA DEMOLIRE: ILLEGITTIMA LA RIQUALIFICAZIONE IN CESSIONE DI TERRENO

25 FEB 2019
La Corte di Cassazione con sentenza n. 5088 del 2019 afferma che l’Agenza delle Entrate non può riqualificare la cessione di un immobile da demolire in cessione di area edificabile. Nel caso esaminato la cessione posta in essere dalla contribuente nei confronti di una società immobiliare aveva ad oggetto un edificio vetusto adibito a propria abitazione. Le parti avevano pattuito che il pagamento sarebbe dovuto avvenire mediante la permuta di due appartamenti che la società immobiliare avrebbe realizzato in seguito alla demolizione e alla ricostruzione dell'immobile. Sulla base di tale accordo l'Ufficio riqualificava il trasferimento come cessione di terreno edificabile ritenendo evidente l'intento delle parti di abbattere l'immobile e sottoponeva a tassazione la plusvalenza ai sensi dell’articolo 67 del Tuir. I giudici di legittimità respingono l’appello proposto dall’Agenzia in quanto la norma in esame non attribuisce alcuna rilevanza all'intenzione delle parti ovvero ai motivi che hanno giustificato l'accordo di cessione. La questione proposta dalla controversia era essenzialmente quella di comprendere "se la vendita di area già edificata potesse rientrare nelle ipotesi dell’art 67 del Tuir che assoggetta a tassazione separata, quali “redditi diversi”, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della scissione". La Corte rileva di aver già fornito soluzione negativa in un caso analogo e afferma che "dalla stessa lettura del citato art. 81 (oggi 67) e dall’art. 16 comma 1 del Tuir possono rientrare le cessioni aventi ad oggetto solo un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria ma non un terreno sul quale sorge un fabbricato e, che, quindi, deve ritenersi già edificato". Secondo la Suprema Corte l’art. 67 del Tuir, dunque, non attribuisce alcuna rilevanza all'intenzione delle parti ovvero ai motivi che hanno giustificato l'accordo di cessione individuando tassativamente le ipotesi da assoggettare ad imposizione e non consente alcuna interpretazione.
In sostanza la pattuizione di demolire e ricostruire, anche nel caso in cui conseguisse un ampliamento della volumetria, non consente all'Ufficio di riqualificare la vendita dell'immobile come cessione di terreno edificabile.





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