VD: ULTIMA CHIAMATA,PARTITE LE RICHIESTE PER SVIZZERA, MONACO, HONG KONG E SINGAPORE
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
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08 GIU 2017

    L'Orlandi ha lasciato l'Agenzia delle entrate regalando ai conservatori delle ricchezze italiane all'estero, come li definiva Einaudi, un regalino che assomiglia più ad una bomba ad orologeria.
    Le banche estere, ove gli Italiani, già detentori di conti in paradisi fiscali e che non hanno aderito alla voluntary disclosure, hanno infatti ricevuto dalla Agenzia delle entrate, la diffida alla consegna delle liste dei contribuenti "indecisi".
    A quanto pare non esistono esimenti o questioni giuridiche da opporre, (fishing expedition), perchè il tutto avviene sotto la bandiera della guerra all'evasione fiscale internazionale.   
    Gli istituti finanziari ove tali soggetti intrattenevano i conti,  (soggetti residenti che si sono preoccupati di trasferire la loro residenza all'estero, piuttosto che più semplicemente residenti che avevano omesso di dichiarare la titolarità dei conti esteri e che si sono preoccupati di trasferire i saldi dei medesimi dalla Svizzera in altri Paesi, spostandoli in Asia o a Dubai o  nelle altre isole rimaste al di fuori degli accordi internazionali), dovranno trasmettere alle autorità italiane,  le informazioni richieste, entro la data del 31.12.2017.
    Tali ritardatari sono quindi vivamente invitati a non più esitare perchè questa volta il tempo è veramente scaduto e pare che non ci siano più appelli.
    AH!! Dimenticavo che con il nuovo art. 60 bis  del DPR 600/73 , l’Amministrazione  finanziaria può chiedere all’autorità competente di un altro Stato membro di notificare al destinatario, secondo le norme sulla notificazione dei corrispondenti atti vigenti nello Stato membro interpellato, tutti gli atti e le decisioni degli organi amministrativi dello Stato relativi all’applicazione della legislazione interna sulle imposte indicate nell’ART. 2 DELLA DIRETTIVA 2011/16/UE.
    La comunicazione dei dati e delle notizie deve avvenire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il termine di:

    • due mesi dalla data di ricevimento della richiesta, se le informazioni sono già in possesso dello Stato richiesto;
    • sei mesi dal ricevimento della richiesta qualora, al fine di reperire i dati e le notizie richieste, si deve fare ricorso a specifiche indagini amministrative.

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