VD: LE PARTECIPAZIONI ESTERE E LE SOCIETA' MERAMENTE INTERPOSTE
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
VD: LE PARTECIPAZIONI ESTERE E LE SOCIETA' MERAMENTE INTERPOSTE

VD: LE PARTECIPAZIONI ESTERE E LE SOCIETA' MERAMENTE INTERPOSTE

20 AGO 2015
Con l’approssimarsi della scadenza (30.09.2015) per l’adesione alla procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure), vi rammentiamo che devono essere oggetto di regolarizzazione anche le partecipazioni detenute all'estero, in violazione delle disposizioni in materia di monitoraggio fiscale e quindi anche le partecipazioni in società estere che vanno valorizzate al costo storico fino al 2012 ed al valore nominale per il 2013.
Anche per esse il contribuente può optare per l'applicazione del metodo forfetario di determinazione del reddito che, nel caso delle partecipazioni, rappresenta una tassazione sostitutiva delle plusvalenze, dei dividendi e degli interessi, ma non anche dei redditi di impresa eventualmente imputabili per trasparenza al socio (CFC).
Infatti ai fini della VD , le società estere possono essere diversamente classificate a seconda che esse siano  meramente interposte o estero-vestite.
  • SOCIETÀ MERAMENTE INTERPOSTE: se l'investimento estero viene detenuto per il tramite di una società meramente interposta,  deve essre dichiarato l'investimento effettivamente detenuto e non le partecipazioni della società che formalmente lo detiene, (soggetto meramente interposto può considerarsi una  società non soggetta ad alcun obbligo di tenuta delle scritture contabili, o quelle società paradisiache costituite con la esclusiva intenzione di eludere l’euroritenuta).
  • SOCIETÀ ESTEROVESTITE: sul punto ci siamo già soffermati in un nostro precedente intervento, rinvenibile su questo sito internet, ricordandovi che una società estera può definirsi fiscalmente residente in Italia quando realizza anche una sola delle condizioni indicate nell'art. 73, co. 3, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 , il quale stabilisce che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno:                                                                                     la sede legale, o la sede dell'amministrazione, oppure l'oggetto principale nel territorio dello Stato.
1.      In merito a quest’ultimo (l'oggetto principale)  ricordiamo che secondo l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria (C.M. 6.8.2007, n. 48/E ; C.M. 10/ E/2015) una società estera che detiene esclusivamente immobili ubicati in Italia è considerata fiscalmente residente.
2.     Salvo prova contraria si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'art. 2359, co. 1, c.c., nei soggetti di cui alle lett. a) e b) del co. 1, se, in alternativa:
a)   sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, co. 1, c.c., da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b)  sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.
In caso di società estero-vestite avremo poi che:
  1. che la società estera ricorrerà alla VD nazionale per i periodi d'imposta dal 2010 al 2013, avendo omesso le dichiarazioni ai fini Ires, Irap e Iva, verificando nel contempo anche la normativa sulle società di comodo;
  2. il socio italiano ricorrerà alla VD internazionale limitatamente ad eventuali redditi erogatigli dalla società estera nel medesimo periodo 2010-2013;
  3. nessuna sanzione sarà dovuta per omesso monitoraggio poichè la società estera è da considerarsi, fin dalla sua costituzione, fiscalmente residente in Italia.
Vi ricordiamo poi che, come noto, se la documentazione allegata alla relazione è in lingua straniera, essa andrà tradotta in italiano; (se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta); se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata, sicché appare corretto affermare che per le partecipazioni detenute all’estero, andranno tradotti i bilanci e l'atto costitutivo, al fine di  fugare ogni dubbio circa la presenza di redditi connessi alla partecipazione.
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