La
Commissione tributaria provinciale di Pesaro con la
sentenza 201/2020 depositata in segreteria
il 21.12.2020 ha accolto il nostro ricorso affermando che la
richiesta di proroga delle indagini preliminari (art. 406 c.p.p.),
non costituisce causa ostativa all’accesso alla Voluntary disclosure, non rientrando nel novero degli atti che, secondo l’amministrazione finanziaria (
circolare 10/E del 2015) costituiscono
causa ostativa.
Le cause ostative, di cui all’art. 5-
quater, comma 2, della legge n. 186/2014, rappresentano degli
eventi impeditivi che bloccano l’accesso all’istituto premiale.
Dette cause ostative sono individuate dalla legge in tre tipologie che fanno riferimento alla:
- formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche (di cui agli artt. 52 del D.P.R. n. 633/1972 per l’IVA, e 33 del D.P.R. n. 600/1973 per le imposte dirette);
- all’inizio di altre attività di accertamento amministrativo (si tratta dell’invio di “inviti”, “richieste” e “questionari” di cui all’art. 51 del D.P.R. n. 633/1972 del 1972 e all’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973);
- pendenza di procedimenti penali.
In altri termini, l'accesso all'istituto premiale è inibito, laddove il richiedente abbia avuto formale conoscenza dell’avvio di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali riferiti a violazioni che insistono
sull’ambito oggettivo di applicazione della procedura.
Secondo la stessa amministrazione finanziaria, gli
atti “penali” ostativi all’accesso della procedura possono identificarsi
nell’informazione di garanzia (369 c.p.p.),
nell’avviso della conclusione delle indagini preliminari (415
bis c.p.p.),
nel decreto di perquisizione e sequestro, nell’esecuzione
dell’ordinanza di applicazione di misure cautelari,
nell’invito a presentarsi per rendere interrogatorio, oppure
nell’ordinanza che ammette l’incidente probatorio e non di certo nella richiesta di proroga delle indagini preliminari ex art. 406 c.p.p..
Ne può definirsi equipollente (la richiesta di proroga) agli atti di cui agli artt. 369, 375 e 415
bis del c.p.p., poiché essi prevedono, peculiari garanzie e facoltà (es. nomina difensore di fiducia, facoltà di visione ed estrazione copia del fascicolo ecc. …), del tutto assenti nella richiesta di proroga,
motivo per il quale deve ritenersi legittimo l’accesso alla procedura.
commissione-tributaria-provinciale-di-pesaro-sentenza-201-2020-depositata-in-segreteria-il-21.12.2020.pdf