VD: LA RICHIESTA DI PROROGA DELLE INDAGINI NON COSTITUISCE CAUSA OSTATIVA ALL'ACCESSO ALLA VOLUNTARY
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
VD: LA RICHIESTA DI PROROGA DELLE INDAGINI NON COSTITUISCE CAUSA OSTATIVA ALL'ACCESSO ALLA VOLUNTARY

VD: LA RICHIESTA DI PROROGA DELLE INDAGINI NON COSTITUISCE CAUSA OSTATIVA ALL'ACCESSO ALLA VOLUNTARY

22 DIC 2020
La Commissione tributaria provinciale di Pesaro con la sentenza 201/2020 depositata in segreteria il 21.12.2020 ha accolto il nostro ricorso affermando che la richiesta di proroga delle indagini preliminari (art. 406 c.p.p.), non costituisce causa ostativa all’accesso alla Voluntary disclosure, non rientrando nel novero degli atti che, secondo l’amministrazione finanziaria (circolare 10/E del 2015) costituiscono causa ostativa.
Le cause ostative, di cui all’art. 5-quater, comma 2, della legge n. 186/2014, rappresentano degli eventi impeditivi che bloccano l’accesso all’istituto premiale.
Dette cause ostative sono individuate dalla legge in tre tipologie che fanno riferimento alla:
  1. formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche (di cui agli artt. 52 del D.P.R. n. 633/1972 per l’IVA, e 33 del D.P.R. n. 600/1973 per le imposte dirette);
  2. all’inizio di altre attività di accertamento amministrativo (si tratta dell’invio di “inviti”, “richieste” e “questionari” di cui all’art. 51 del D.P.R. n. 633/1972 del 1972 e all’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973);
  3. pendenza di procedimenti penali.
In altri termini, l'accesso all'istituto premiale è inibito, laddove il richiedente abbia avuto formale conoscenza dell’avvio di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali riferiti a violazioni che insistono sull’ambito oggettivo di applicazione della procedura.
Secondo la stessa amministrazione finanziaria, gli atti “penali” ostativi all’accesso della procedura possono identificarsi nell’informazione di garanzia (369 c.p.p.), nell’avviso della conclusione delle indagini preliminari (415 bis c.p.p.), nel decreto di perquisizione e sequestro, nell’esecuzione dell’ordinanza di applicazione di misure cautelari, nell’invito a presentarsi per rendere interrogatorio, oppure nell’ordinanza che ammette l’incidente probatorio e non di certo nella richiesta di proroga delle indagini preliminari ex art. 406 c.p.p..
Ne può definirsi equipollente (la richiesta di proroga) agli atti di cui agli artt. 369, 375 e 415 bis del c.p.p., poiché essi prevedono, peculiari garanzie e facoltà (es. nomina difensore di fiducia, facoltà di visione ed estrazione copia del fascicolo ecc. …), del tutto assenti nella richiesta di proroga, motivo per il quale deve ritenersi legittimo l’accesso alla procedura.

commissione-tributaria-provinciale-di-pesaro-sentenza-201-2020-depositata-in-segreteria-il-21.12.2020.pdf

 
VEDI TUTTE
VUOI UNA NOSTRA
CONSULENZA?
dominiciassociati it vd-la-richiesta-di-proroga-delle-indagini-non-costituisce-causa-ostativa-all-accesso-alla-voluntary 007Via Marecchiese, 314/D 47922 Rimini (Rn) |
Tel. +39 0541/388003 Fax +39 0541/1833731
P.Iva 02647080403 Privacy & Cookie Policy - Preferenze Cookie
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Credits TITANKA! Spa