VD: LA NUOVA CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
VD: LA NUOVA CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

VD: LA NUOVA CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

13 GIU 2017
Sono arrivati i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate che con la circolare n. 19/E  hanno spiegato le modalità di accesso alla voluntary disclosure bis, introdotta dal dl 193/2016.
Sono sanabili le irregolarità commesse fino al 30 settembre 2016  e ne potranno usufruire i contribuenti che presenteranno le domande, entro il prossimo 31 luglio 2017.
Per l’integrazione delle istanze ci sarà tempo fino al 30 settembre.
Rispetto alla precedente versione della voluntary, si amplia l’elenco dei paesi che consentono di beneficiare della riduzione delle sanzioni; quali Hong Kong, Gibliterra, Guernsey e Isole Cayman .
I pagamenti dovranno avvenire ebtro il prossimo 30 settembre 2017, con possibilità di versamento in tre rate mensili di pari importo, ricordandovi che onde facilitare il calcolo delle imposte, l’Agenzia ha messo a disposizione un software per definire autonomamente gli importi.
Il documento di prassi rammenta che per evitare il raddoppio dei termini per l’accertamento e per l’irrogazione delle sanzioni per gli investimenti in Paradisi fiscali occorre che:
  1. con lo Stato estero sia entrato in vigore prima del 24 ottobre 2016 un accordo che consenta un effettivo scambio di informazioni;
  2. venga effettuato il rimpatrio in uno Stato Ue o SEE (fisico o giuridico) oppure venga rilasciato il waiver controfirmato dall’intermediario non residente e con la precisazione che non è più necessario produrre il waiver per l’emersione di attività finanziarie detenute in Svizzera, in quanto tale Paese è stato incluso nella c.d. white list.

In merito ai pagamenti delle imposte sanzioni e interessi dovuti attraverso la procedura di autoliquidazione, l'Agenzia ha precisato che qualora il versato risultasse insufficente rispetto alla liquidazione effettiva, dovrà applicarsi una maggiorazione del 10%, se l’insufficienza del versamento supera:

  • il 10% delle somme da versare, se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi;
  • il 30% delle somme da versare negli altri casi.

La maggiorazione prevista in caso di pagamento spontaneo insufficiente è pari, invece, al 3%, qualora la carenza sia inferiore o uguale:

  • al 10% delle somme da versare, se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi;
  • al 30% delle somme da versare negli altri casi.

Le citate maggiorazioni, non potranno trovare applicazione in caso in cui l’insufficiente versamento sia conseguenza di una riqualificazione giuridica della fattispecie da parte degli Uffici (ad esempio, in caso di erronea applicazione di un’imposta sostitutiva in luogo dell’imposizione ordinaria).
Restano, quindi, applicabili solo in assenza di autoliquidazione le sanzioni da quadro RW determinate in misura pari al 60% o all’85% (in caso di investimenti in Paesi black list senza accordo in vigore) del minimo edittale.
La medesima misura dell’85% del minimo edittale si applica anche alle violazioni in materia di imposte.

Inoltre si rammenta che per regolarizzare il contante in sede di voluntary disclosure-bis, si applica la procedura “rafforzata” che prevede che il rilascio di una dichiarazione attestante l’origine dei fondi (non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli tutelati dalla vd) con l’apertura della cassetta e predisposizione dell’inventario alla presenza del notaio.
Le somme verranno poi versate in un conto vincolato sino al termine della procedura, presumendo che derivino da redditi conseguiti, in quote costanti, da condotte di evasione fiscale commesse nel corso del 2015 e nei quattro anni precedenti. A tal proposito la circolare n. 19/2017 precisa che  tali disposizioni valgono anche per i valori detenuti all’estero.
 

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