VD 2.0: COME ADERIRE ALLA PROCEDURA TRA CAUSE OSTATIVE TRIBUTARIE E PENALI
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
VD 2.0: COME ADERIRE ALLA PROCEDURA TRA CAUSE OSTATIVE TRIBUTARIE E PENALI

VD 2.0: COME ADERIRE ALLA PROCEDURA TRA CAUSE OSTATIVE TRIBUTARIE E PENALI

15 MAR 2017
E' su tutti i giornali che l'Agenzia delle entrate sta preparando richieste di gruppo retroattive verso la Svizzera nei confronti dei cc.dd. irriducibili e cioè nei confronti di quei soggetti detentori di conti correnti in Svizzera e che non hanno aderito alla procedura di voluntary disclosure.
Ricordiamo che l'Italia e la Svizzera hanno firmato un accordo avente efficacia retroattiva che riguarda informazioni personali degli intestatari dei conti, il numero dei conti e il saldo dal 28 febbraio 2015 al 31 dicembre 2016, (richieste di gruppo sulla base dell'articolo 27 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e la Svizzera).
L'Accordo è già in vigore dal 2 marzo e definisce le modalità operative per una specifica categoria di richieste di gruppo ammissibili e «rappresenta un ulteriore importante elemento di collaborazione tra i due paesi verso l'obiettivo di una maggiore trasparenza fiscale, a seguito dell'entrata in vigore (il 13 luglio 2016) del Protocollo di modifica della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, che ha allineato lo scambio di informazioni tra i due paesi al più recente standard dell'Ocse».
Inoltre con l'operazione Torre d'Avorio, come noto, l'amministrazione finanziaria ha disvelato i nominativi dei soggetti detentori di conti a San Marino, che stando alle ultime notizie, sta collaborando attivamente, per il tramite degli uffici preposti, con i verificatori italiani al fine di reprimere il malvezzo dei contribuenti un tempo soliti ai lidi paradisiaci.
In questo contesto corre quindi l'obbligo di tornare a parlare di cause ostative e della impossibilità di aderire alla procedura di voluntary disclosure in presenza delle stesse o meglio di inammissibilità, come dichiarato dalla circolare n. 10/E del 2015, in pendenza di procedimenti tributari o penali che abbiano direttamente o indirettamente interessato il contribuente.
Tecnicamente dovremmo dire che non è possibile accedere alla procedura di disclosure allorquando il contribuente, o il soggetto solidalmente responsabile o il soggetto concorrente nel reato, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o procedimento penale, relativo all’ambito di applicazione della collaborazione volontaria
Come noto le cause ostative costituiscono elementi impeditivi che bloccano l’accesso ad un istituto premiale normalmente identificate dall'inizio di accessi, ispezioni o verifiche ovvero nell’inizio di altre attività di accertamento di cui gli interessati o i loro obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza e cioè ne abbiano avuto rituale notifica. 
Occorre subito ricordare che le cause ostative contemplate nell'ambito della procedura di disclosure sono contenute nell’art. 5-quater, comma 2, della legge n. 186/2014 e che la loro rimozione potrà essere effettuata anche mediante lo strumento deflattivo del ravvedimento che però oltre a non dovere soggiacere al requisito della completezza, può essere attivato anche in presenza di attività di controllo.
In altri interventi su questo argomento ci siamo occupati della combinazione dei due strumenti e cioè dell'utilizzo alternativo o combinato dei due strumneti deflattivi facendo rilevare come quest'ultimo, (il ravvedimento), non garantisce la protezione dal reato penale di autoriciclaggio e non fa scattare i benefici connessi alla firma degli accordi internazionali, che lo ricordiamo consentono la riduzione dei periodi da accertare esclusivamente per i soggetti aderenti alla voluntary disclosure.
Inoltre la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta (è possibile solo una istanza integrativa nei 30 giorni successivi alla presentazione della prima), anche indirettamente o per interposta persona, con la conseguenza che non sarà produttiva di effetti l’istanza presentata contravvenendo a tali specifiche disposizioni.
Val la pena di ricordare che le cause ostative riguardano solo gli anni d'imposta interessati dalla notifica (operano per singolo periodo di imposta e per singolo tributo e separatamente per la procedura internazionale e per quella nazionalee solo le violazioni, amministrative o penali, di carattere tributario.
La circolare conclude affermando che in ogni caso sono preservati gli effetti della disclosure perfezionati in buona fede, sicchè si può affermate che una eventuale notifica di uno degli atti tributari o penali inibitori non può determinare la decadenza dagli effetti premiali previsti dalla v.d..
Inoltre si ritiene che l'invio di questionari o richieste di informazioni generiche (fishing expedition), e quindi la notifica di atti diretti alla ricerca di categorie indistinte di contribuenti, non rappresentino un vero e proprio avvio di un’attività ispettiva e quindi potrebbero essere ritenute non ostative all'accesso alla procedura per carenza del requisito della specificità.
Tale visione fonda i propri presupposti sul fatto che l’avverbio utilizzato nella circolare “qualunque”, agganciato dalla norma alle attività che impediscono l’accesso alla procedura, deve essere inteso come riferito ad ogni attività di accertamento, con esclusione delle iniziative aventi finalità del tutto esplorativa.
Per soggetti fiscalmente coobbligati che potrebbero aver ricevuto notifiche portanti cause ostative possiamo annoverare le società di persone e i relativi soci e le società di capitali e i soci in regime di consolidato e trasparenza fiscale, i coniugi che presentano la dichiarazione congiunta, i liquidatori e i cessionari di azienda, gli eredi, le società sorte per scissione, gli amministratori ed i liquidatori di società cancellate dal registro delle imprese, mentre per l'individuazione dei concorrenti nel reato, si deve far ricorso alla nozione individuata dal codice penale ed alle forme di notifica previste dal Codice di procedura penale disciplinate dagli artt. 148 con particolare riferimento all’art. 157.
In tali casi costituisce causa ostativa solo la notifica effettuata in modo rituale  e cioè la notifica effettuata Una volta che l’ufficiale giudiziario abbia eseguito la notifica, secondo i crismi del codice di rito, alla alla casa di abitazione mediante consegna di una copia dell’atto ad una persona che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario della notifica, ovvero al portiere o a chi ne fa le veci, sicchè gli atti "penali" ostativi all'accesso della procedura possono certamente identificarsi nell’informazione di garanzia (369 c.p.p.), nell’avviso della conclusione delle indagini preliminari (415-bis c.p.p.), nel decreto di perquisizione e sequestro, nell’esecuzione dell’ordinanza di applicazione di misure cautelari, nell’invito a presentarsi per rendere interrogatorio, oppure nell’ordinanza che ammette l'incidente probatorio.
In altri termini non basta la qualifica di indagato per inibire l'accesso alla procedura ed è la stessa circolare sopra citata a chiarire che la causa di inammissibilità sussiste in relazione alla pendenza di procedimenti penali per la totalità dei reati individuati dal D.Lgs. n. 74/2000 e non solo in relazione a quelli per i quali operi la causa di esclusione della punibilità prevista dalla procedura. Sono insomma irrilevanti tutti gli altri reati non contemplati dal D.Lgs. n. 74/2000, anche se connessi con gli importi da regolarizzare.
VEDI TUTTE
VUOI UNA NOSTRA
CONSULENZA?
dominiciassociati it vd-20-come-aderire-alla-procedura-tra-cause-ostative-tributarie-e-penali 007Via Marecchiese, 314/D 47922 Rimini (Rn) |
Tel. +39 0541/388003 Fax +39 0541/1833731
P.Iva 02647080403 Privacy & Cookie Policy - Preferenze Cookie
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Credits TITANKA! Spa