VARIATI I LIMITI PER I BUONI PASTO CARTACEI E TELEMATICI
02 GEN 2020
La Legge n. 160/2019 prevede la modifica della lett. c) del comma 2 dell’art. 51, TUIR, stabilendo che non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di:
euro 4 se rese in forma cartacea(in precedenza euro 5,29);
euro 8 (in precedenza euro 7) se rese in forma elettronica (buoni pasto elettronici).
È confermata la non imponibilità per:
le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro / in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro / gestite da terzi;
le indennità sostitutive, fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29, delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti:
ai cantieri edili;
ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo;
ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture / servizi di ristorazione.