VALIDI GLI ATTI DI DISPOSIZ DEI BENI IN FONDO PATRIMON (CON MINORI) SENZA AUTORIZZ DEL GIUDICE
05 SETT 2019
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 22069 del 2019 ha riconosciuto la validità della clausola contenuta nell’atto di costituzione del fondo patrimoniale, con cui i coniugi stabilivano che i beni del fondo potevano essere alienati, ipotecati e dati in pegno o comunque vincolati, solo con il loro consenso e cioè senza necessità dell’autorizzazione del giudice, nonostante la presenza di un beneficiario minore d’età. La validità è confermata in quanto tale previsione deroga legittimamente quanto disposto dall’art. 169 c.c.
La Suprema Corte, inoltre, riconosce anche la legittimazione attiva del figlio minore ad agire in giudizio per contestare gli atti dispositivi dei beni vincolati nel fondo patrimoniale in quanto, a prescindere dal fatto che sia minorenne o meno, "egli ha in ogni caso uninteresse qualificato" sui beni vincolati nel fondo patrimoniale essendo destinatario dei vantaggi che derivano dalla sua istituzione, "atteso che per i componenti del nucleo familiare non è certamente irrilevante la consistenza del patrimonio istituzionalmente destinato all'esclusivo soddisfacimento dei relativi bisogni".