La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6015/2023 si è pronunciata
in tema di validità della notifica della cartella di pagamento proveniente da un indirizzo Pec non risultante da pubblici registri. Sul tema, la Suprema Corte ha affermato che “
in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non e' nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto…”. I giudici di legittimità hanno poi preso posizione
sulla necessità o meno di sottoscrivere con firma digitale le cartelle di pagamento, in origine cartacee, notificate a mezzo Pec, affermando che in tal caso,
la copia su supporto informatico della cartella, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso. In ultima istanza, la Corte, pronunciandosi sul terzo motivo di impugnazione afferente la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2953 c.c, relativo alla prescrizione quinquennale, ha ribadito il principio per cui
il diritto alla riscossione del credito erariale si prescrive nell’ordinario termine decennale.
Per quanto concerne le imposte dirette, Irpef, Iva e Irap, in assenza di una espressa previsione, le pretese dei tributi si prescrivono nel termine ordinario decennale ex articolo 2946 c.c., non potendosi applicare la disciplina dell'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'articolo 2948 c.c., comma 1, n. 4) per "
tutto cio' che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini piu' brevi".
cortedicassaz.3065.2023notifica.cartella.pec.elenchi.firmadigiale.doc