VA ASSOLTO CHI PAGA IL DEBITO ERARIALE PRIMA DELLA FINE DEL PROCESSO
09 MAR 2017
La Corte di cassazione con la sentenza n. 11417 del 9 marzo 2017, ha assolto con formula piena un imprenditore accusato di evasione contributiva perchè le cause di non punibilità introdotte nell'ordinamento dalla riforma sono applicabili ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del dlgs 158 del 2015, anche nel caso in cui il dibattimento sia già stato aperto, poichè le norme contenute nel dlgs 158 del 2015 sono retroattive in viertù del favor rei.
Secondo i Giudici insomma, la modifica normativa introdotta dall'art. 11 del dlgs 24 settembre 2015, n. 158, ha attribuito all'integrale pagamento dei debiti tributari, nel caso dei reati di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, dlgs 74 del 2000, efficacia estintiva e non più soltanto attenuante, con la precisazione che anche nei procedimenti penali concernenti l'evasione fiscale deve sempre prevalere la norma più favorevole, in questo caso quella sull'esimente per pagamento del debito con l'amministrazione finanziaria.