UTILIZZABILI IN GIUDIZIO I DOCUMENTI NON PRODOTTI DURANTE LA VERIFICA
05 AGO 2013
Le norme che regolano l’obbligo di rispondere agli inviti e questionari o che obbligano il contribuente alla produzione documentale, in sede amministrativa, sono contenute:  Nel comma 5 dell’art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, relativamente agli “Accessi, ispezioni e verifiche”;  Nei commi 3 e 4 dell’art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai “Poteri degli uffici”;  Nel comma 2 dell’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973, per i “Redditi determinati in base alle scritture contabili.” Tutte le citate norme tendono a scoraggiare la condotta omissiva stabilendo che “I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l’esibizione, non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa”.