UTILI DEI SOCI DI CAPITALE PRIVI DI APPORTO LAVORATIVO NON SOGGETTI A CONTRIBUZIONE
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UTILI DEI SOCI DI CAPITALE PRIVI DI APPORTO LAVORATIVO NON SOGGETTI A CONTRIBUZIONE

UTILI DEI SOCI DI CAPITALE PRIVI DI APPORTO LAVORATIVO NON SOGGETTI A CONTRIBUZIONE

10 GIU 2021
L'INPS ha finalmente recepito l'orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, modificando quanto previsto dall'ente stesso in materia di obbligo contributivo per i soci delle società di capitali.

Con propria circolare n. 102 del 12 giugno 2013, l'INPS aveva fornito indicazioni in merito all'assoggettamento contributivo in capo ai soci degli utili prodotti dalle SRL, a prescindere dall'effettiva distribuzione degli utili e dall'effettiva partecipazione personale al lavoro aziendale. Tale orientamento, si traduceva in un indebito assoggettamento alla contribuzione obbligatoria prevista dalle gestioni commercianti e artigiani in capo ai soci iscritti, anche sugli utili prodotti in società presso le quali questi non svolgessero alcuna attività lavorativa

Nel corso del 2019. la Corte di Cassazione ha emesso numerose sentenze (Cassazione 21540/2019, 23790/2019, 23792/2019, 24096/2019, 24097/2019) con le quali è stato evidenziato che la condizione necessaria ai fini dell'assoggettamento contributivo in oggetto sia la partecipazione personale al lavoro dei soci

Ne consegue che gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza effettiva prestazione personale di lavoro dei soci, non sono assoggettabili alla contribuzione citata.

L'INPS con circolare n. 10/06/2021 ha finalmente recepito tale orientamento con effetto dal periodo di imposta 2020.
 
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