USUFRUTTO SU QUOTE DI SNC E PROSECUZ. DELL'ATTIV. CON L'EREDE
10 DIC 2022
La Suprema Corte, nell'ordinanza 28.4.2022 n. 13265, ha stabilito che, laddove si ammetta la possibilità di costituire il diritto di usufrutto sulla quota di partecipazione in una società di persone, tale costituzione, mediante testamento, sarebbe possibile ove la società proseguisse la sua attività con l'erede; diversamente, in caso di liquidazione della quota, il diritto si realizzerebbe sulle somme ricavate dalla liquidazione della partecipazione del socio defunto.
La Cassazione non ha ritenuto necessario pronunciarsi sulla possibilità di costituire il diritto di usufrutto sulla quota di una società personale, ma ha precisato che, ove tale possibilità sia ammessa, la qualità di socio permarrebbe in capo al nudo proprietario.
In considerazione di tanto, si è rilevato come la costituzione "mortis causa" dell'usufrutto su quote di società di persone incontri i limiti derivanti dall'art. 2284 c.c., ai sensi del quale, in caso di morte del socio, l'erede non entra a far parte della società, ma ha soltanto diritto alla liquidazione della quota, salvo che i soci superstiti non preferiscano sciogliere la società o continuarla con l'erede e questi vi acconsenta.
La costituzione del diritto reale in considerazione presuppone, dunque, la continuazione della società con l'erede; continuazione che, a sua volta, postula l'accordo tra quest'ultimo (nudo proprietario) e i soci superstiti.