LE SOMME ISCRIVIBILI A RUOLO BENEFICIANO DELLA ROTTAMAZIONE
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
LE SOMME ISCRIVIBILI A RUOLO BENEFICIANO DELLA ROTTAMAZIONE

LE SOMME ISCRIVIBILI A RUOLO BENEFICIANO DELLA ROTTAMAZIONE

12 GEN 2017
Mi hanno insegnato che le norme dovrebbero avere una portata generale e non essere suscettibili o subordinate alla efficienza di questa o di quella pubblica amministrazione, ma evidentemente tutto ciò non vale per tutti e qui di certo non vale per Equitalia che "perde il pelo ma non il vizio".
Ciò che intendo analizzare infatti è se è vero o no che siano condonabili solo le somme iscritte a ruolo o piuttosto tale concetto vada esteso  a tutti i soggetti che abbiano somme iscrivibili a ruolo alla data del 31.12.2016.
Insomma, ciò che non è chiaro è quali siano i soggetti che possono fruire del nuovo "condono", (rectius: rottamazione).
Come noto possono fruire del vantaggioso provvedimento tutti coloro  che  hanno avuto “carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016” ed il provvedimento non può di certo definirsi una novità per chi ha i capelli bianchi oppure per chi non li ha più e mi riferisco a quei colleghi che come me hanno vissuto i tempi della definizione agevolata prevista dall’allora art. 12 della L. n. 289/2002, (la legge che tra l’altro conteneva il famigerato condono tombale), norma che anche allora faceva riferimento “ ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000 ”.
Ricordiamo che il termine “affidati”, è già stato interpretato dall’Amministrazione finanziaria nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22/2003 ove al paragrafo 9.1 è stabilito che il termine affidati “... può riferirsi solo a ruoli che siano stati effettivamente trasmessi telematicamente o consegnati al Consorzio Nazionale tra i concessionari entro la predetta data del 31 dicembre 2000 ”, con la precisazione che occorre riferirsi alla data di effettiva trasmissione prescindendo da quanto disposto dall’art. 4 del decreto ministeriale 3 settembre 1999 n. 321 e cioè, prescindendo dall’affermazione secondo la quale “… fra il giorno 16 e l’ultimo giorno del mese, la consegna si intende effettuata il giorno 10 del mese successivo.
In altri termini e secondo questa visione sarebbero cioè “condonabili” anche i ruoli trasmessi dal 16 al 31 dicembre 2016.
Vi avvisiamo però che tale interpretazione non è stata condivisa da Equitalia, che nelle risposte ufficializzate il 16.12.2016, ha sottolineato che il termine “affidati” non possa essere interpretato diversamente da quanto risultante dalla prassi dell’amministrazione finanziaria, e cioè (in barba alle fonti del diritto e con il rilievo della stampa specializzata, abbiamo creato un nuovo mostro e cioè l’interpretatore del rilievo della prassi dell’Agenzia delle entrate), interpretazione che se avvalorata, lascerebbe il contribuente gravato dalle richieste di pagamento dell’agente della riscossione ed il suo possibile accesso al “condono” alle dipendenze della solerzia e capacità del funzionario dell’Agenzia delle entrate, (questa è la compliance a cui ambiscono i dirigenti attuali di Equitalia sic!!!! e cioè non è il legislatore che stabilisce le regole ispirato ed orientato dai precetti costituzionali, ma è Equitalia e l’Agenzia delle entrate che in qualche modo decidono la sorte dei cittadini).
Invero ricordiamo che per gli accertamenti esecutivi, vale la regola che decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso, essi vengono affidati agli agenti della riscossione, sicchè ed in pratica, decorsi 90 giorni dalla notifica dell’accertamento esecutivo e fatti salvi eventuali interruzioni di computo dipendenti da sospensione feriale o da cadenza di sabato o di domenica, essi verranno in tali termini affidati all’agente della riscossione (cfr. Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, del 30.06.2011 che disciplina le modalità di affidamento dei carichi). Infatti, secondo l’art. 3 del citato provvedimento, coloro che hanno ricevuto accertamenti esecutivi da oltre 90 giorni al 31 dicembre 2016 risultano ammessi alla procedura, poiché l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto trasmettere il flusso di carico all’agente della riscossione il giorno successivo, mentre, per la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici, l’art. 2 del DLgs. 462/1997, ricordiamo che è prevista l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo trascorsi 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, senza che il contribuente abbia eseguito i versamenti richiesti con l’avviso bonario.
Ciò che vorrei evidenziare è che il citato “condono” o meglio le norme e le conseguenti pseudo-interpretazioni di Equitalia, (il nuovo mostro), per l’accesso alla rottamazione dei ruoli, se così interpretate, potrebbero a mio avviso generare  una incostituzionale disparità di trattamento tra coloro che hanno avuto la fortuna o meno di aver subito l’iscrizione a ruolo alla data del 31.12.2016, con evidenti e possibili ripercussioni di carico sulla giustizia tributaria, ecco perché una corretta interpretazione della volontà del legislatore dovrebbe consentire l’accesso alla procedura definitoria ai carichi “iscrivibili” a ruolo al 31 dicembre 2016.
 
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