TUTELA DEL CONTRIBUENTE: VOLUNTARY O RAVVEDIMENTO O MEGLIO UN MIX TRA I DUE ISTITUTI?
31 MAG 2017
Oggi ho partecipato ad un convegno avente ad oggetto la tutela del contribuente durante la verifica fiscale, con discussioni su vecchi concetti (la tutela dei diritti del contribuente) e applicazioni futuribili di nuovi principi (la proporzionalità C-682/15), relativi all’attivazione della richiesta di cooperazione fiscale che secondo la Corte di Giustizia, deve contenere gli elementi che consentano allo Stato richiesto di comprendere se la stessa rispetta tutti i vincoli di legittimità imposti dalle regole convenzionali e se ciò non risulta chiaro il diritto europeo deve garantire una reale tutela del contribuente.
La giornata è stata ovviamente interessante ma ha per lo più affrontato questioni accademiche che nulla hanno a che fare con la vita quotidiana del difensore tributario.
Intendo dire che a mio modesto parere si è parlato tanto di diritto e molto poco di pratica del diritto.
In altri termini, noi che operiamo in trincea, avremmo bisogno di sentirci confortati anche su aspetti tecnico pratici che magari abbiamo utilizzato e che troppo spesso sono fortemente trascurati dalla dottrina.
Nello specifico, a fronte di domande dirette a trovare soluzioni ottimali per la giusta tutela del contribuente inciso dall'azione della pubblica amministrazione, (direbbero i "professori"), non vi è stato alcun approfondimento in merito alla Voluntary disclosure (nazionale o internazionale) o meglio non vi è stato alcun approfondimento in merito alla eliminazione delle cause ostative che talvolta impediscono l'accesso alla procedura, (visto che si parlava di tutela del contribuente nell'attività di verifica).
Allo stesso modo vi è stato solo qualche semplice accenno alla possibilità del contribuente di poter sanare le violazioni commesse utilizzando lo strumento del ravvedimento operoso che lo ricordiamo talvolta può costituire una panacea ma tal'altre volte potrebbe essere devastante. Nulla si è detto sulla combinazione dei due strumenti e degli effetti benefici che se ne potrebbero ottenere.
Val la pena quindi di ricordare che se è vero come è vero che la procedura di collaborazione volontaria da maggiori garanzie e coperture (e nella maggior parte dei casi costa anche meno) è altrettanto vero che per accedervi occorre preventivamente eliminare le cause ostative (parlavamo di verifica).
Inoltre in relazione alle contestazioni relative agli stati esteri (San Marino), nessuno si è sognato di ricordare che l'accesso al ravvedimento operoso non consente di eliminare il raddoppio dei termini, questione invece pacifica in caso di adesioneallaVD ne si è discussodel fatto cheilravvedimento operoso non consente l’esclusione della punibilità per i reati tributari eventualmente contestati, lasciando il contribuente così “scoperto” sotto il punto di vista penale ed in tal caso e cioè in presenza di conto corrente all'estero, in cui l’intestatario abbia attribuito procure o deleghe ad altri soggetti residenti, le sanzioni saranno applicate sull’intero importo per il titolare del conto e ripetute per ciascun soggetto delegato, non potendosi applicare la ripartizione pro quota prevista dalla la Voluntary Disclosure;
Nessuno ha nemmeno accennato al fatto che il ravvedimento operosoconsente di sanare solo alcune violazioni, scegliendo quali attività o annualità regolarizzare e del fatto che la sua adozione non prevede alcuna segnalazione (automatica) alla Procura della Repubblica, vantaggi che invero a me non convincono, visto che la domanda che mi sorge spontanea è, ma siete sicuri che l'Agenzia in sede di controllo non vi chieda spiegazioni e documentazione circa il ravvedimento effettuato?
Insomma sono tante le questioni pratiche tralasciate e forse sono quelle che noi che stiamo in trincea stiamo cercando, ma tutto ciò è nulla a fronte dei crediti formativi che abbiamo maturato, onde per cui non mi resta augurarvi una buona difesa.