TRUSTEE UNICO SOGGETTO A CUI NOTIFICARE IL RICORSO
27 FEB 2020
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 2894 del 7/2/2020 ha stabilito che il trustnon è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni destinati ad un fine determinato, formalmente intestati al trustee quale soggetto che dispone del diritto.
Secondo i Giudici l'interesse alla corretta amministrazione del patrimonio in trust, non integra una posizione di diritto soggettivo attuale in favore dei beneficiari e quindi deve escludersi che i beneficiari siano legittimati passivi e litisconsorti necessari, spettando la legittimazione solo al trustee quale unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi.
Il ricorso proposto nei confronti di un trust, in persona del suo legale rappresentante e quindi da ritenersi improcedibile, onde per cui mai deve costituirsi il trustee, stante il fatto che la sua costituzione sana l'improcedibilità.
In altri termini il trust non dispone di personalità giuridica ed è privo di legittimazione processuale (sentenza n. 2043 del 27 gennaio 2017).