La Corte di Cassazione con l'ordinanza 1131 del 17.01.2019 rivede l'orientamento sulla tassazione del Trust stabilendo che l’istituzione di un vincolo di destinazione non è di per sè tassata se non vi è stato «un effettivo incremento patrimoniale del beneficiario», condizione che non si verifica «sino a quando il programma del trust non abbia avuto esecuzione».
La Corte aveva in precedenza stabilito che l’atto di dotazione del trust è stato ritenuto soggetto all’imposta (proporzionale) di donazione (ordinanze 3735/2015, 3737/2015, 3886/2015 e 5322/2015 e nella sentenza 4482/2016);
Stabilì poi che il trust non è da intendere quale manifestazione di capacità contributiva dovendo essere tassato ad imposta fissa (sentenza 21614/2016);
Con la sentenza 13626/2018, affermò che l’imposta di donazione si deve applicare all’istituzione del vincolo di trust quando esso è originato mediante il trasferimento del patrimonio in trust dal disponente al trustee, escludendo dalla tassazione il trust “autodichiarato” ;
Con le ordinanze 734/2019 e 31445/2018 la Corte sancì che se il trust è “traslativo”, e cioè vi è un trasferimento patrimoniale dal disponente al trustee e sia già individuato il beneficiario finale del trust, si deve applicare l’imposta di donazione, come se si trattasse di una donazione dal disponente al beneficiario, qualora invece il trust sia “traslativo”, ma l’intestazione al trustee del patrimonio destinato al trust configuri una situazione transitoria, l’istituzione del trust va assoggettata a imposizione in misura fissa. Le citate ordinanze stabilirono che se il trust è non traslativo, ma “autodichiarato”, avremo le due ipotesi e cioè: