TRUST SOLUTORIO CON TASSA FISSA (SDOGANAMENTO PER LE PROCEDURE CONCORSUALI)
25 AGO 2019
La Corte di cassazione che, con la sentenza n. 19167 del 17 luglio 2019 ha stabilito che il trust stipulato con finalità solutorie, non sconta l’imposta sulle donazioni.
I Giudici hanno così riaffermato che in tali casi non si configura un effetto traslativo della ricchezza e chiarito che:
1) la costituzione del vincolo di destinazione di cui all’art. 2 co. 47 d.l. 262/06, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta;
2) per l’applicazione dell’imposta di donazione, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza con attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale;
3) nel trust solutorio, non è riscontrabile trasferimento di ricchezza perchè meramente strumentalie ed attuativo degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione;
4)la tassazione, se ne esistono i presupposti, riguarda solo l'eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario.
Ne deduco un bel via libera all'utilizzo nelle procedure concorsuali, senza più doversi preoccupare del pensiero, troppo spesso "invadente" ed infondato degli yffici finanziari.